Cassazione Civile, Ordinanza n. 24328/2025 del 01/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a immobili compresi in un centro commerciale denominato "Castel Romano Shopping Village", di proprietà di una società. A seguito di procedura DOCFA, la rendita complessiva era stata rettificata dall'Ufficio da euro 572.438,00 a euro 947.584,40 sulla base di una stima diretta effettuata mediante comparazione con immobili similari. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che la stima fosse stata eseguita con metodo sintetico-comparativo e che ciò fosse inconciliabile con la stima diretta, la quale - secondo il giudice di merito - avrebbe richiesto un esame analitico dei costi di costruzione e altri elementi puntuali, non riscontrati in atti. La società aveva anche sollevato in memoria un'eccezione di giudicato esterno, richiamando plurime decisioni tributarie relative ad altre unità del medesimo centro commerciale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 30 del d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che, per le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, la stima diretta può essere compiuta anche mediante procedimento indiretto fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione, con raffronto comparativo con immobili similari. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo l'inammissibilità dell'appello per nullità della notificazione a mezzo PEC, perché - a suo dire - al momento della notifica non sarebbe stato ancora operativo nel Lazio il processo tributario telematico.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha preliminarmente escluso la rilevanza del giudicato esterno invocato dalla contribuente, rilevando che esso non copre le sopravvenute variazioni catastali derivanti da fusioni, frazionamenti o modifiche interne delle unità immobiliari. Nel merito ha affermato che la stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare può legittimamente fondarsi anche su un metodo comparativo con immobili similari, essendo tale procedimento compatibile con la normativa catastale e con le indicazioni interpretative recepite dalla legislazione successiva. Ha quindi censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto incompatibili stima diretta e metodo comparativo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha reputato infondato, affermando che la notifica dell'appello a mezzo PEC era rituale e che, nel regime transitorio applicabile, la notificazione telematica era consentita facoltativamente anche prima dell'obbligatorietà generalizzata, senza che rilevasse la diversa modalità utilizzata per il ricorso introduttivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8... Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità"
Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita si determina con stima diretta; tale stima può avvalersi di procedimenti diretti o indiretti e anche di comparazioni con immobili similari.
art. 2909 c.c.
Il giudicato tributario vincola solo con riferimento alla situazione fattuale cristallizzata al momento della decisione; non si estende a successive variazioni catastali della consistenza o identificazione dell'immobile.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica"
Nel regime previgente il deposito e la notifica telematica erano facoltativi; la parte poteva utilizzare la modalità telematica indipendentemente da quella prescelta dalla controparte.
art. 16, comma 2, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di interpretazione autentica: consente l'utilizzo della modalità telematica in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla modalità adottata dalla controparte e dallo svolgimento analogico del primo grado, ma non modifica la data di avvio della legittimazione alla notifica telematica prevista dai decreti attuativi.
art. 16, comma 5, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
Le disposizioni che rendono obbligatorie le notifiche e i depositi telematici si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato a decorrere dal 10 luglio 2019; nel caso concreto non erano ancora applicabili.
d.m. 15 dicembre 2016
Per il Lazio le disposizioni tecniche del processo tributario telematico erano operative per gli atti relativi ai ricorsi notificati a partire dal 15 dicembre 2017.
d.m. 23 dicembre 2013, n. 163
Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario e al quale rinvia la disciplina della notificazione telematica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, poiché il ricorso incidentale è stato rigettato.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima diretta non è incompatibile con il ricorso a criteri comparativi: il raffronto con immobili similari può costituire un metodo legittimo di stima indiretta.
- Il giudicato formatosi in controversie catastali su una determinata unità immobiliare non si estende automaticamente a successive contestazioni quando l'immobile abbia subito variazioni catastali o modifiche strutturali che ne abbiano alterato la consistenza materiale o l'identificazione.
- Nel processo tributario telematico, nel regime previgente all'obbligatorietà generalizzata, la notifica a mezzo PEC era facoltativamente utilizzabile dalle parti secondo la disciplina e le decorrenze previste dai decreti attuativi; la modalità di notifica del ricorso introduttivo non vincolava la forma dell'appello.
- La notificazione telematica dell'atto di appello può essere valida anche in un periodo anteriore alla piena obbligatorietà del processo telematico, se effettuata quando la specifica disciplina territoriale e transitoria già la consentiva.
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