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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36247/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza di merito di condanna è rimasta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato una pronuncia di responsabilità penale nei confronti dell'imputato. L'unico motivo dedotto riguardava l'identificazione dell'imputato: la difesa sosteneva, in sostanza, che vi fossero criticità nell'attribuzione del fatto alla persona sottoposta a giudizio. La Corte di cassazione ha però ritenuto tale censura generica perché si limitava a riprodurre profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, la quale aveva invece svolto un'accurata analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, ritenuto raggiunto con assoluta certezza.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza sull'identificazione dell'imputato deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e non meramente assertive o generiche; in difetto, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la motivazione di merito abbia svolto una compiuta disamina degli elementi fattuali posti a base della responsabilità, la censura che non ne scalfisca puntualmente l'impianto è manifestamente infondata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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