Ordinanza n. 12/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Ravenna, prot. n. 0221711/2025 del 16.10.2025, notificato in pari data, avente ad oggetto “Concessione Demaniale marittima n. 96/2008 per mantenere e gestire un pubblico stabilimento balneare denominato PARK HOTEL in località MARINA DI RAVENNA. Decadenza della concessione demaniale marittima – Art. 47 C.N. – Ingiunzione di ripristino dell’area P.D.M. – Art. 54 C.N.”, nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima e ingiunzione di ripristino dell’area demaniale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento comunale che ha dichiarato la decadenza dalla concessione demaniale marittima relativa a uno stabilimento balneare e ha ingiunto il ripristino dell’area demaniale. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, ma dalla decisione emerge che la contestazione riguardava la legittimità della decadenza fondata sull’accertata inattività dello stabilimento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente, a un primo esame, la probabilità di un esito favorevole del ricorso. Il provvedimento di decadenza risulta infatti fondato su puntuali verbali di sopralluogo, corredati da documentazione fotografica, dai quali era stata verificata l’inattività dello stabilimento. La valutazione cautelare è quindi negativa sotto il profilo del fumus boni iuris; non è stata svolta una distinta motivazione sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 2.000, oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 47 Codice della navigazione
Richiamato quale base normativa della decadenza dalla concessione demaniale marittima.
art. 54 Codice della navigazione
Richiamato quale base normativa dell’ingiunzione di ripristino dell’area demaniale.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sull’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la probabilità di un esito favorevole del ricorso può essere esclusa quando il provvedimento di decadenza da una concessione demaniale marittima risulti fondato su puntuali verbali di sopralluogo, corredati da documentazione fotografica, che attestino l’inattività dell’impianto o dello stabilimento.
- La documentazione derivante da sopralluoghi amministrativi, se puntuale e accompagnata da riscontri fotografici, può costituire adeguato supporto istruttorio per la valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento di decadenza da una concessione demaniale marittima.
- Quando l’istanza cautelare è respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris, le spese della fase cautelare seguono la soccombenza, salvo diversa motivazione.
Come è indicizzato
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