Cassazione Penale, Sentenza n. 34361/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rosa Ambrosio chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena a seguito della sentenza della Corte di Cassazione dell'11/09/2018 che aveva annullato senza rinvio la precedente sentenza di condanna e rideterminato la pena in un anno e dieci mesi (inferiore al limite biennale previsto dall'art. 163 c.p.). La Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettò l'istanza con ordinanza del 02/10/2023 perché il beneficio non era stato richiesto nell'atto di appello (cioè non era stato formulato nel giudizio di cognizione). La ricorrente ha impugnato tale ordinanza invocando violazioni di norme penali e processuali (art. 163 e 164 c.p., art. 671 c.p.p.) e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, se la Cassazione annulla senza rinvio e la pena viene ridotta entro i limiti per la concedibilità della sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione è astrattamente competente a valutare l'istanza, ma non può accoglierla se l'istanza non era stata presentata anche nel giudizio di cognizione (quindi l'interessato doveva reiterare o aver già proposto l'istanza nel grado di cognizione). Nel caso concreto non risultava che l'istanza fosse stata proposta nel giudizio di cognizione, pertanto il giudice dell'esecuzione non poteva concedere il beneficio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)
Stabilisce il limite massimo della pena per la concedibilità della sospensione condizionale (generalmente due anni). La Corte interpreta che la sospensione è concedibile solo se la pena complessiva rientra in tali limiti e che, se la pena originaria superava tale limite, l'istanza deve essere stata comunque proposta nel giudizio di cognizione per poter essere valutata in esecuzione dopo un annullamento senza rinvio.
art. 164 cod. pen. (effetti della sospensione condizionale)
Norma collegata all'istituto della sospensione; richiamata nel motivo di ricorso ma non decisiva nel caso, la sua interpretazione è funzionale alla verifica dei presupposti per concedere il beneficio.
art. 671 cod. proc. pen. (misure del giudice dell'esecuzione)
Rilevato come norma processuale di riferimento per i provvedimenti in sede di esecuzione. La Corte precisa che il giudice dell'esecuzione può valutare istanze conseguenti ad annullamento senza rinvio, ma solo se l'istanza era stata formulata nel giudizio di cognizione.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Richiamato dalla difesa come base per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme), la Corte ha valutato i profili di diritto ma ha ritenuto infondato il ricorso alla luce della giurisprudenza consolidata.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese)
Applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 16679 del 01/03/2013
Principio secondo cui, in caso di annullamento senza rinvio di capi di condanna che riducono la pena entro i limiti per la sospensione, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sull'istanza avanzata ma non valutata in cognizione.
Giurisprudenza: Sez. 4, Sent. n. 43881 del 14/06/2018 (dep. 03/10/2018)
Stabilisce che il ricorrente che impugna in Cassazione deve reiterare l'istanza di sospensione condizionale già formulata nel precedente grado se intende che venga valutata dopo un eventuale annullamento che riduca la pena entro i limiti.
Giurisprudenza: Sez. 1, Sent. n. 8262 del 08/01/2019
Conferma che, dopo annullamento senza rinvio, il giudice dell'esecuzione non può provvedere sulla sospensione condizionale se l'istanza non era stata proposta nel giudizio di cognizione.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla senza rinvio e la pena viene ridotta entro il limite previsto per la sospensione condizionale (es. 2 anni), il giudice dell'esecuzione può valutare la concessione del beneficio solo se l'istanza era stata presentata anche nel giudizio di cognizione (processo di merito).
- Il ricorrente che impugna in Cassazione deve reiterare l'istanza di sospensione condizionale (se già formulata) o averla comunque proposta nei gradi precedenti; l'assenza dell'istanza in cognizione preclude al giudice dell'esecuzione di concedere il beneficio dopo un annullamento senza rinvio.
- Per evitare il rigetto dell'istanza in esecuzione, è buona prassi: a) proporre espressamente la richiesta di sospensione condizionale nei gradi di merito; b) reiterarla nel ricorso per Cassazione se la decisione di legittimità può comportare la riduzione della pena entro i limiti; c) documentare i presupposti materiali (es. buona condotta, irrevocabilità degli altri elementi) necessari per la concessione.
- La mera rideterminazione della pena da parte della Cassazione non crea automaticamente il diritto alla sospensione condizionale se l'interessato non aveva posto la questione nel processo di cognizione.
- In situazioni analoghe, chi difende il condannato dovrebbe esplicitare sempre nelle memorie e nei motivi di appello/ricorso la richiesta del beneficio e richiamare la giurisprudenza che autorizza la valutazione in esecuzione dopo annullamento senza rinvio.
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