Sentenza n. 964/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2269/2025, depositata e resa pubblica il 24.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 12296/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 13.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per tre annualità, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, resa in materia di lavoro, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica del docente per tre annualità e aveva condannato l'amministrazione all'erogazione di un buono elettronico complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto il mancato adempimento da parte del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso inutilmente e non era stata fornita prova dell'adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro l'ulteriore termine di 60 giorni in caso di persistente inerzia. Al commissario è stato attribuito il compito di porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, precisando che l'insufficienza o l'assenza di disponibilità di bilancio o di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penale è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo anche se tardivo e non può comunque superare il 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina la proposizione dell'azione di ottemperanza; il TAR ne ha ritenuto rispettato il termine.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine era decorso inutilmente.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire.
art. 1 c.p.a.
È richiamato in relazione al principio di effettività della tutela, che giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la controversia riguarda un obbligo dell'amministrazione derivante dal caso deciso.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla decisione entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- Il commissario ad acta, nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, può essere incaricato di compiere tutti gli atti contabili necessari al pagamento, compresa l'allocazione delle somme in bilancio; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante riferimento agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, dell'amministrazione.
- La misura dell'astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità: deve stimolare l'adempimento senza trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica; è pertanto necessario fissare un limite massimo, individuato nel caso deciso nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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