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Sentenza

Sentenza n. 2263/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “della delibera di Invitalia S.p.A. del 10.1.2025, che ha deciso la decadenza della domanda presentata dal ricorrente dalle graduatorie di cui all’avviso del Decreto del Ministero della Cultura – Segretariato Generale, n. 497 del 12.5.2023, come specificato in parte motiva; nonché della comunicazione di Invitalia S.p.A. del 14.1.2025, che ha trasmesso la predetta delibera del 10.1.2025; nonché di ogni altro presupposto, conseguente e comunque connesso.”

Giustizia amministrativa202502206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di Invitalia del 10 gennaio 2025 di decadenza della domanda dalle graduatorie relative a un avviso del Ministero della Cultura, nonché comunicazione del 14 gennaio 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni finanziatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la delibera di Invitalia che disponeva la decadenza della sua domanda dalle graduatorie previste dall’avviso del Ministero della Cultura adottato con decreto n. 497 del 12 maggio 2023, unitamente alla comunicazione di trasmissione della delibera. Nel corso del giudizio era emersa una questione relativa alla tardiva riassunzione del processo dinanzi al TAR Campania a seguito di una precedente declaratoria di incompetenza territoriale. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell’errore scusabile, assumendo di essere stato indotto alla tardiva riassunzione dal contenuto di un’ordinanza del TAR Lazio. In fase cautelare il TAR aveva ritenuto non ravvisabili i presupposti dell’errore scusabile, evidenziando che il termine per la riassunzione era quello previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a., da dimezzare in ragione del rito speciale applicabile ai sensi dell’art. 119 c.p.a., e aveva respinto la domanda di sospensione. Prima della decisione definitiva, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché il tempo trascorso gli impediva ormai di realizzare l’intervento finanziato rispettando la tempistica degli stati di avanzamento e del collaudo finale previsti dal PNRR. Invitalia ha aderito alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha rilevato che, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente dispone dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, tale dichiarazione impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro gli atti di Invitalia né definire in via definitiva la questione della tardiva riassunzione e dell’errore scusabile. Le spese sono state integralmente compensate per motivi di equità, mentre il contributo unificato è rimasto definitivamente a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il termine per la riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale

    Il termine per la riassunzione è quello previsto dalla disposizione; nel caso esaminato il TAR ha inoltre ritenuto applicabile la dimidiazione derivante dal rito speciale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale conversione in un nuovo giudizio del presente ricorso in riassunzione

    La disposizione è stata richiamata nell’avviso alle parti circa la possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata e l’impossibilità di convertire il ricorso tardivo in un nuovo giudizio.

  • art. 119 c.p.a.

    dimidiazione legata alla specialità del rito

    La specialità del rito comporta, secondo la valutazione cautelare richiamata nella sentenza, la dimidiazione del termine di riassunzione.

Massime di principio

  • Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare, anche per il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia, di non avere più interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza procedere all’esame del merito delle censure.
  • La sopravvenuta perdita di interesse può derivare dall’impossibilità di conseguire concretamente il bene della vita perseguito, anche in ragione del decorso del tempo e della scadenza delle tempistiche necessarie per l’attuazione di un intervento finanziato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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