Cassazione Penale, Ordinanza n. 33745/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per tentato furto aggravato, contestato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, n. 2, c.p. Il ricorso articolava tre motivi. Con i primi due motivi venivano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Tali censure sono state ritenute generiche e implicanti valutazioni di fatto non consentite nel giudizio di legittimità; la Corte territoriale aveva comunque motivato adeguatamente sulla non modesta offensività della condotta, valorizzando il riconoscimento dell'imputato quale autore di un ulteriore furto commesso il giorno precedente e il valore non minimo del bene sottratto. Con il terzo motivo il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. Anche tale censura è stata ritenuta astratta e generica, poiché non offriva elementi specifici per valutare la concreta offensività del fatto e il danno criminale complessivo. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il danno deve essere valutato con riferimento al momento della consumazione, mentre la restituzione della refurtiva costituisce un post factum non rilevante ai fini dell'attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo inammissibili tutti e tre i motivi. I primi due non consentivano un riesame delle valutazioni di merito sulla particolare tenuità del fatto, né evidenziavano un apparato motivazionale illogico o mancante. Il terzo motivo non individuava specifici elementi della fattispecie concreta idonei a dimostrare la speciale tenuità del danno. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato quale norma relativa al tentativo, nell'ambito della condanna per tentato furto.
art. 624 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice del furto.
art. 625, n. 2, c.p.
Richiamato quale disposizione relativa all'aggravamento del furto.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta dell'offensività; la relativa decisione di merito è sindacabile in cassazione nei limiti della verifica dell'esistenza di una motivazione logica, senza riesame dell'adeguatezza delle valutazioni fattuali.
art. 62, n. 4, c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del danno criminale, non limitata al solo danno patrimoniale; il danno patrimoniale va accertato al momento della consumazione, mentre la restituzione della refurtiva è un post factum non valutabile a tal fine.
art. 606 c.p.p.
Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza trasformarsi in una rivalutazione delle prove o dell'adeguatezza delle argomentazioni di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la contestazione del diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche o nella richiesta di una nuova valutazione degli elementi fattuali; il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto deve considerare l'offensività concreta della condotta e può tenere conto, tra gli elementi rilevanti, della reiterazione di condotte analoghe e del valore del bene oggetto dell'azione.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione globale del danno criminale prodotto dalla condotta, comprensiva degli elementi concreti della fattispecie e non limitata alla sola quantificazione del danno patrimoniale.
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata al momento della consumazione del reato; la successiva restituzione della refurtiva costituisce un post factum e non incide sulla configurabilità dell'attenuante.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione formulati in termini astratti e generici, privi di specifici elementi riferiti alla concreta fattispecie e idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
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