Cassazione Civile, Ordinanza n. 27164/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da tre avvisi di accertamento notificati a un socio al 50% di una società a ristretta base sociale, per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005, con cui l'Ufficio gli ha imputato maggior reddito di partecipazione ai fini IRPEF, addizionale regionale e addizionale comunale, sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società ai fini IRPEG, IRAP e IVA. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia confermando l'annullamento degli avvisi al socio, richiamando il precedente annullamento degli avvisi societari. L'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR si era limitata a richiamare una decisione relativa alla società senza riportarne il contenuto né verificarne il giudicato; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2909 c.c., 124 disp. att. c.p.c. e 295 c.p.c., assumendo che la sentenza resa nel giudizio societario non era ancora passata in giudicato e che il giudizio sul socio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del rapporto pregiudicante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, ritenendo che la CTR avesse comunque espresso una motivazione sufficiente, seppur sintetica, e che la censura dell'Agenzia riguardasse più l'esattezza della soluzione che non la radicale carenza argomentativa. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che, in presenza di pregiudizialità tecnica tra giudizio sul socio e giudizio sulla società, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è più automaticamente obbligatoria quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni normative che impongano di attendere il giudicato. Poiché nel caso non era applicabile ratione temporis l'art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992, la CTR poteva decidere senza sospendere il processo, conformandosi alla decisione resa nel giudizio societario; peraltro, il successivo contrasto tra giudicati trova soluzione attraverso l'art. 336, comma 2, c.p.c. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e ulteriore statuizione sul contributo unificato nel dispositivo finale, per quanto il testo fornito si interrompa prima della completa chiusura della motivazione sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura era formulata come motivo di nullità della sentenza per vizi processuali/motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La Corte esclude che la sentenza impugnata sia nulla per motivazione apparente, ritenendo presente una motivazione sufficiente e controllabile.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992
"La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa"
Non applicabile ratione temporis al giudizio in esame, perché norma introdotta nel 2015 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, salvo specifiche previsioni di legge.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Può essere utilizzato, in via facoltativa, per attendere la stabilizzazione della decisione pregiudicante dopo la sua definizione con sentenza non definitiva.
art. 336, comma 2, c.p.c.
Opera come meccanismo di coordinamento successivo tra giudicati, consentendo di colpire per riflesso la sentenza dipendente in caso di riforma o cassazione di quella pregiudiziale.
art. 2909 c.c.
Invocato dall'Agenzia per sostenere l'assenza di giudicato della sentenza societaria al momento della decisione impugnata.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sul giudicato e sulla sospensione, ma non è svolta una specifica interpretazione autonoma nel testo.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato come principio generale di ragionevole durata e corretto svolgimento del processo, a supporto della lettura restrittiva della sospensione necessaria.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per definire il minimo costituzionale della motivazione, che non è stato ritenuto violato.
art. 6 CEDU
Richiamato in funzione di tutela della durata ragionevole e dell'efficienza del processo.
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
Consente l'applicazione, nel processo tributario, della disciplina processuale civile sulla sospensione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente il controllo sull'iter logico-giuridico della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; una motivazione concisa ma intellegibile non determina nullità.
- Nel contenzioso tributario relativo a soci di società a ristretta base partecipativa, l'accertamento in capo al socio è logicamente dipendente dall'accertamento dei maggiori redditi della società, ma ciò non implica di per sé una sospensione necessaria fino al giudicato della causa pregiudicante.
- Quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non ancora passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente non è automaticamente obbligatoria ex art. 295 c.p.c., salvo una specifica norma che imponga di attendere il giudicato; il giudice può valutare l'opportunità di una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- In caso di successiva riforma o cassazione della decisione pregiudicante, il possibile contrasto tra giudicati è governato dall'effetto espansivo esterno dell'art. 336, comma 2, c.p.c.
- La pregiudizialità tecnica tra giudizio societario e giudizio sul socio non comporta litisconsorzio necessario, ma solo un nesso che può incidere sul coordinamento tra i processi e sulla quantificazione/individuazione del reddito imputabile al socio.
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