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Sentenza

Sentenza n. 1713/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dipendente della Polizia Penitenziaria e collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali, il pagamento degli arretrati, oltre interessi e rivalutazione, deducendo la violazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987 e vizi di istruttoria, motivazione, presupposti e logicità. L’INPS ha eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti e la prescrizione quinquennale dalla cessazione dal servizio; ha contestato l’interpretazione estensiva della disciplina e prospettato l’incostituzionalità dell’art. 6-bis per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e contestato la fondatezza della pretesa.

La decisione

Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia concernente il rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico e di indennità di buonuscita avente natura retributiva, ed ha accolto l’eccezione del Ministero disponendone l’estromissione, poiché il soggetto obbligato al pagamento è l’ente previdenziale. Ha respinto l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis non ha natura decadenziale e incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sull’esistenza del diritto ai sei scatti. Ha respinto anche la prospettata incostituzionalità, applicando l’interpretazione consolidata del Consiglio di Stato. Ha accertato che alla cessazione dal servizio, avvenuta il 29 dicembre 2019, il ricorrente possedeva i requisiti di età e anzianità di servizio. Ha inoltre respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale: il mandato di pagamento della seconda rata del TFS era stato emesso il 16 gennaio 2023 e aveva interrotto la prescrizione, non maturata prima della notifica del ricorso. Ha quindi accertato il diritto ai sei scatti e all’applicazione degli stessi sul TFS già liquidato, con determinazione e pagamento della differenza residua oltre interessi legali. Ha escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori, spese forfettarie del 15% e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

    La controversia sulla buonuscita di personale in regime di diritto pubblico rientra nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 6-bis d.l. 387/1987

    Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», con la precisazione che «la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990».

    Il beneficio dei sei scatti per chi cessa dal servizio a domanda spetta al personale che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale: la sua inosservanza non esclude il beneficio, ma incide sulla tempistica del collocamento a riposo.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. 1032/1973

    Tra le due tesi circa la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale per far valere il diritto (se decorrente dal giorno della cessazione del servizio o dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento), il Collegio aderisce a quella ormai consolidata secondo cui tale data coincide con quella di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, come già affermato da questa sezione con numerose pronunce.

    Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla buonuscita decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale rileva anche ai fini interruttivi del riconoscimento del debito.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).

    La disposizione conserva per le forze di polizia a ordinamento militare l’applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine servizio; il quadro normativo conferma la perdurante applicabilità della disciplina dei sei scatti.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.

    Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è ammesso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale in assenza di un’espressa e chiara previsione legislativa; il mancato rispetto non comporta la perdita del diritto ai sei scatti, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
  • Il termine quinquennale di prescrizione del credito per la buonuscita decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; il pagamento rateale può assumere efficacia interruttiva della prescrizione quale riconoscimento del debito.
  • La controversia sulla liquidazione dell’indennità di buonuscita, avente carattere retributivo, relativa al personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo; legittimato passivo rispetto alla corresponsione è l’ente previdenziale competente.
  • Per le prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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