Sentenza del 11/03/2020 n. 6858 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla rideterminazione del classamento e all'attribuzione di nuova rendita di un immobile a seguito di riclassificazione effettuata ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335. La ricorrente lamentava l'assenza di adeguata motivazione nell'atto amministrativo (mancanza di esplicitazione delle ragioni concrete che hanno determinato il nuovo classamento, assenza di indicazioni sulle caratteristiche specifiche dell'immobile e assenza di sopralluogo) e contestava altresì l'errata attribuzione della classe catastale (diceva che doveva essere A/4 e non A/2). In cassazione sono stati dedotti, oltre al vizio di motivazione e al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio, anche profili di nullità della sentenza d'appello relativi alla tempestività dell'appello dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo (la CTR aveva ragione sulla tempestività dell'appello dell'Ufficio: l'atto era stato consegnato all'ufficio postale nell'ultimo giorno utile). Ha invece accolto i terzo e quarto motivi riguardanti la carenza di motivazione dell'avviso di riclassamento, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui, nelle riclassificazioni operate ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335 (operazioni di carattere 'diffuso'), l'atto deve indicare le ragioni concrete e gli elementi specifici che hanno inciso sul diverso classamento (es.: qualità urbana e ambientale della microzona, caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato, dati essenziali del procedimento estimativo). La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ha accolto il ricorso originario della contribuente. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 311, art. 1, comma 335
Disciplina le modifiche dei parametri estimativi in chiave di revisione parziale delle microzone; la Corte richiede che gli atti di riclassamento fondati su tale norma non si limitino a richiamare il 'significativo scostamento' ma indichino gli elementi concreti che hanno determinato lo scostamento e il nuovo classamento della singola unità.
D.P.R. 23 maggio 1998, n. 138, art. 8
Individua tra i dati essenziali per l'estimo catastale la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato; la Corte ritiene che tali elementi debbano risultare esplicitamente richiamati nell'atto di riclassamento per consentire al contribuente di comprendere le ragioni concrete del provvedimento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
Norme richiamate come basi per i motivi di cassazione: n. 3 per violazione di legge e n. 4 per nullità della sentenza per motivi di diritto (es. erronea valutazione della tempestività dell'appello o omissione di un esame). La Corte ha ritenuto fondati i profili di violazione di legge relativi alla carenza motivazionale (n. 3) e infondato quello di nullità relativo alla tempestività (n. 4).
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito la causa: la Corte l'ha applicato per accogliere il ricorso originario della contribuente senza rinvio.
Corte Costituzionale, sentenza n. 249 del 2017
Ha affermato l'obbligo rigoroso di motivazione degli atti di riclassificazione catastale di carattere diffuso, per permettere al contribuente di conoscere le ragioni concrete del provvedimento; la Corte di cassazione l'ha richiamata come conferma del principio.
Massime di principio
- Quando la ri-classificazione catastale avviene ai sensi dell'art. 1, comma 335 della L. n. 311/2004 (revisione parziale dei parametri di microzona), l'atto deve contenere, oltre al riferimento al criterio del significativo scostamento, la specificazione degli elementi concreti che hanno inciso sul cambio di classe della singola unità (qualità urbana e ambientale della microzona, caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato).
- La semplice indicazione del parametro statistico di scostamento o il richiamo generico a provvedimenti amministrativi non sono sufficienti: l'obbligo motivazionale è rigoroso perché l'operazione ha carattere 'diffuso' e deve mettere il contribuente in condizione di difendersi efficacemente.
- Se l'atto amministrativo di riclassamento è privo di tali motivazioni specifiche, è illegittimo e può essere annullato dal giudice tributario; il contribuente può ottenere l'accoglimento del ricorso anche in sede di Cassazione quando non sono necessari accertamenti istruttori ulteriori.
- L'Ufficio non può in giudizio addurre ragioni diverse da quelle espresse nell'atto impugnato: la motivazione deve delimitare l'oggetto del contenzioso e le cause che l'Amministrazione intende sostenere.
- La tempestività della proposizione dell'appello da parte dell'Amministrazione si valuta sulla base dell'adempimento della formalità (ad es. consegna al servizio postale nell'ultimo giorno utile); eventuali ritardi del servizio postale non incidono sulla tempestività imputabile all'Ufficio.
- L'onere della prova in materia catastale rimane interrogato dal principio della necessità di motivazione dell'atto: in mancanza di elementi probatori e motivazionali specifici dell'Ufficio, la contestazione del contribuente può trovare accoglimento.
- In caso di consolidamento giurisprudenziale successivo alle prime decisioni, il giudice può compensare le spese processuali ove ricorra equità o novità della pronuncia giurisprudenziale intervenuta dopo il primo grado.
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