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Sentenza

Sentenza n. 1335/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) del provvedimento reso dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Marco dei Cavoti in data 30.01.2024 registro generale n. 52 – registro settore n. 32, notificato via pec in pari data al Ricci Rocco presso l’avv. Pierluigi Giordano avente ad oggetto: “annullamento di ufficio ex art. 21 nonies L. 241/90 e smi dell’ordinanza di demolizione prot. 4552 del 10.06.2022”; b) di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202401954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio dell’ordinanza di demolizione relativa a opere edilizie articolate nei corpi A, B e C

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’annullamento d’ufficio dell’ordinanza di demolizione adottata nei confronti delle proprietarie dell’immobile, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per carenza dei presupposti, dell’interesse pubblico, della comparazione degli interessi, della motivazione e per tardività, oltre il termine di dodici mesi, in assenza di una falsa rappresentazione dei fatti. Ha inoltre sostenuto che, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza, i beni fossero stati acquisiti al patrimonio comunale e che il responsabile dell’ufficio tecnico non potesse disporre ulteriormente su di essi. Con il terzo motivo ha contestato l’affermazione secondo cui la violazione della normativa sismica avrebbe radicato la competenza repressiva esclusivamente presso l’autorità giudiziaria o il Genio civile, rilevando che l’assenza dell’autorizzazione sismica impediva l’efficacia del titolo edilizio e legittimava l’ordinanza comunale di demolizione. Ha poi dedotto difetto di istruttoria e motivazione, erronea scomposizione dell’intervento edilizio unitario, violazione della normativa sismica e illegittima motivazione per relationem mediante richiamo a una relazione tecnico-giuridica non integralmente allegata. Infine ha lamentato la violazione degli artt. 7 ss. l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha distinto le opere in due interventi tecnicamente autonomi, sebbene assentiti con un unico permesso di costruire e una variante: il corpo C, costituito da una nuova costruzione in cemento armato indipendente dal fabbricato restante, e i corpi A e B, costituiti da opere di ristrutturazione strutturale in muratura ordinaria. Quanto al corpo C, l’annullamento d’ufficio dell’ordinanza di demolizione è stato ritenuto legittimo: l’ordinanza si fondava erroneamente sull’assenza di autorizzazione sismica, mentre risultavano rilasciate le autorizzazioni del Genio civile del 23 settembre 2015 e del 21 febbraio 2017. La decadenza parziale del permesso di costruire non incideva sulle opere già eseguite conformemente a un titolo valido; inoltre, la falsa rappresentazione della situazione relativa all’autorizzazione sismica consentiva il superamento del termine ordinario di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies. Quanto ai corpi A e B, invece, il TAR ha ritenuto illegittimo l’annullamento d’ufficio. Per tali opere era intervenuto un espresso diniego del Genio civile e il permesso di costruire subordinava l’inizio dei lavori al deposito e all’acquisizione dell’autorizzazione sismica. La prescrizione non era stata adempiuta, sicché il titolo non era divenuto efficace e le opere dovevano considerarsi abusive anche sotto il profilo urbanistico-amministrativo. Il Comune era pertanto competente ad adottare l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, indipendentemente dagli ulteriori profili penali o sismici di competenza di altre autorità. In assenza di falsa rappresentazione dei fatti, l’annullamento d’ufficio dei corpi A e B, adottato oltre il termine di dodici mesi, era tardivo e illegittimo. È stata ritenuta ammissibile la scindibilità dell’intervento, poiché le opere erano tecnicamente indipendenti e avrebbero potuto formare oggetto di titoli distinti. È stata esclusa la violazione dell’obbligo di motivazione per relationem, poiché la relazione richiamata era indicata e resa conoscibile, senza necessità di allegazione integrale. È stata inoltre respinta la censura relativa all’omessa partecipazione del ricorrente: il vicino o autore dell’esposto non assume, per ciò solo, la posizione di controinteressato nel procedimento di autotutela relativo a un titolo edilizio. È stata infine respinta la censura sull’acquisizione al patrimonio comunale, poiché l’annullamento dell’ordinanza di demolizione comportava la caducazione dell’accertamento di inottemperanza e degli atti conseguenziali. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato limitatamente ai corpi A e B, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi e condanna del Comune alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il testo richiama il termine di dodici mesi e il comma 2-bis in materia di falsa rappresentazione dei fatti.

    L’annullamento d’ufficio oltre il termine ordinario è consentito quando il privato abbia rappresentato uno stato dei fatti diverso da quello reale o abbia omesso circostanze rilevanti, purché la falsa rappresentazione sia stata determinante per l’adozione dell’atto.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; è ammessa la motivazione per relationem ad atti conoscibili dall’interessato.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il vicino o autore di un esposto non è, per ciò solo, controinteressato nel procedimento di autotutela relativo a un titolo edilizio e non ha diritto alla comunicazione di avvio.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il termine di ultimazione dei lavori non può superare tre anni dall’inizio dei lavori; il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, salvo proroga richiesta anteriormente alla scadenza.

    La decadenza del permesso di costruire incide sulle opere non ultimate, ma non travolge le opere già eseguite in conformità a un titolo valido.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordinanza comunale di demolizione è legittima per opere abusive sotto il profilo urbanistico-amministrativo, anche quando l’abusività derivi dall’inefficacia del titolo per mancata autorizzazione sismica.

  • artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001

    L’autorizzazione o il deposito presso il Genio civile costituiscono presupposti necessari per l’esecuzione degli interventi strutturali in zona sismica; la loro mancanza può rilevare sia sul piano sismico sia sul piano urbanistico-amministrativo.

  • art. 6, comma 3, l.r. n. 9/1983

    La disposizione impone al Comune l’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della pubblica e privata incolumità e sostiene la competenza comunale all’esercizio della vigilanza edilizia.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un’ordinanza di demolizione oltre il termine ordinario di dodici mesi è ammissibile solo quando ricorra una falsa rappresentazione dei fatti o l’omessa rappresentazione di circostanze rilevanti da parte dell’interessato, accertata dall’amministrazione e causalmente determinante per l’adozione dell’atto originario.
  • La falsa rappresentazione rilevante ai fini dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 non richiede necessariamente un previo accertamento penale irrevocabile, ma deve essere concreta, riferibile al privato e idonea a sviare l’amministrazione nella valutazione dei presupposti dell’atto.
  • La mancata acquisizione dell’autorizzazione sismica prescritta dal permesso di costruire impedisce al titolo di divenire efficace per le opere strutturali interessate; tali opere sono abusive anche sotto il profilo urbanistico-amministrativo e il Comune conserva la competenza ad adottare l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
  • Un intervento edilizio assentito con un unico titolo può essere distinto, ai fini delle misure ripristinatorie, quando le opere siano tecnicamente autonome e indipendenti e avrebbero potuto formare oggetto di titoli abilitativi separati; in tal caso la repressione non deve necessariamente estendersi alle opere legittime o regolarmente autorizzate.
  • L’accertamento dell’inottemperanza e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale sono atti conseguenziali all’ordine di demolizione e vengono automaticamente caducati quando l’ordinanza presupposta sia annullata o rimossa in autotutela.
  • La motivazione per relationem è legittima se l’atto richiamato è individuato e posto a disposizione dell’interessato, che deve poterlo visionare, ottenerne copia o chiederne la produzione in giudizio, senza che sia necessaria la sua integrale allegazione o notificazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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