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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25648/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Vitagliano ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati tributari per difetto di motivazione. Il ricorrente denunciava che il Tribunale aveva valutato solo l'elemento cronologico (circa 3 anni di distanza tra i fatti) trascurando la natura sostanziale e omogenea delle condotte (tutti delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000, commessi nella stessa qualità di titolare della ditta individuale PERG), elemento idoneo a far ritenere un'unica ideazione criminosa e un disegno unitario di evasione fiscale. Inoltre il ricorrente sosteneva che la motivazione fosse carente e che fosse stato leso il diritto di difesa ex art. 24 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il G.i.p. ha motivato in modo sintetico e ha omesso di esaminare elementi rilevanti (tipologia dei reati, qualità soggettiva dell'agente, e il fatto che i fatti già valutati in altra sentenza di cognizione erano stati riconosciuti in vincolo di continuazione). La Corte ha ribadito che il giudice dell'esecuzione non può ignorare il riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione, se non dimostrando l'esistenza di circostanze specifiche e significative che escludano la riconducibilità dei fatti al medesimo disegno criminoso. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alle due sentenze pronunciate ai sensi di tale disposizione (accordo giudiziale/definizione), attestanti la irrevocabilità delle decisioni di cognizione sulle singole condotte.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Indica una delle fattispecie di reato tributario contestate; la Corte richiede di valutare la omogeneità delle condotte ai fini del riconoscimento della continuazione.

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Ulteriore fattispecie di reato tributario contestata; la sua presenza, insieme alle altre, può rilevare per ritenere un disegno criminoso unitario.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'incidente di esecuzione e la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la decisione del giudice dell'esecuzione deve motivare e, se discorda dalla cognizione, indicare specifiche ragioni.

  • art. 24 Cost.

    Principio del diritto di difesa: la Corte riconosce che una motivazione insufficiente può integrare lesione del diritto di difesa, perché impedisce al ricorrente di comprendere le ragioni della decisione.

  • Cass. Sez. 1, n. 37041 del 26/6/2019 (Palumbo), Rv. 276944

    Giurisprudenza citata per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione, salvo dimostrazione di circostanze specifiche e significative che giustifichino l'esclusione del vincolo.

Massime di principio

  • La mera distanza cronologica tra reati non è di per sé sufficiente a escludere la continuazione: il giudice deve valutare anche la natura delle condotte, la ripetitività, la qualità soggettiva dell'agente e il contesto gestionale (es. stessa impresa o ruolo aziendale).
  • Se il giudice della cognizione ha già riconosciuto la continuazione tra reati analoghi, il giudice dell'esecuzione non può ignorare tale riconoscimento; per escludere la continuazione deve motivare con circostanze specifiche e significative che dimostrino l'autonomia dei fatti rispetto al disegno criminoso originario.
  • Una motivazione sintetica o che valorizzi esclusivamente il fattore temporale può violare il principio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) perché priva il destinatario della decisione delle ragioni effettive del rigetto.
  • Nelle istanze per il riconoscimento della continuazione conviene documentare e sottolineare: identità o analogia delle fattispecie, ruolo e posizione dell'agente, modalità ripetute di condotta, finalità unitaria (es. evasione fiscale continuata) e qualsiasi elemento che dimostri la persistenza di un disegno criminoso.
  • Il giudice dell'esecuzione deve sempre compiere un esame motivato e comparativo delle sentenze di cognizione e dei fatti oggetto della richiesta, esplicitando perché eventuali somiglianze non denoterebbero un unico disegno criminoso.

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