Sentenza n. 642/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria n. 87/2025, relativo all’istanza presentata dai ricorrenti in data 10 dicembre 2024, prot. n. 131281, e alla pratica edilizia n. 2227/24; - di ogni altro atto o provvedimento preparatorio, prodromico, connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a opere realizzate nell’ambito della ricostruzione post-sismica di un aggregato edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I comproprietari hanno impugnato il diniego del permesso di costruire in sanatoria, deducendo, con il primo motivo, difetto di istruttoria e di motivazione: il Comune aveva affermato che le integrazioni grafiche erano ancora carenti di sezioni per alcune porzioni dell’immobile, senza indicare quali parti fossero incomplete né in che modo gli elaborati contrastassero con le prescrizioni del regolamento edilizio. Le integrazioni erano state depositate entro i trenta giorni assegnati. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dei diritti partecipativi. Il diniego era inoltre fondato sulla mancata autorizzazione dei confinanti alla costruzione a confine e sull’inutilizzabilità dell’aumento di cubatura, già utilizzato con una licenza edilizia del 1976. I ricorrenti avevano prodotto una dichiarazione di assenso dei confinanti del 18 dicembre 2022 e, dopo la comunicazione dei motivi ostativi, una relazione tecnica asseverata a sostegno della legittimità e della consistenza volumetrica dell’intervento.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambi i motivi e annullato il diniego. Ha rilevato che le integrazioni documentali erano state presentate tempestivamente e che il Comune non aveva spiegato in modo specifico perché fossero inidonee a completare le sezioni delle porzioni immobiliari indicate, né aveva individuato puntualmente le carenze rispetto al regolamento edilizio: la motivazione generica non consentiva di comprendere le ragioni ostative. Il rilievo relativo all’autorizzazione dei confinanti era estraneo alla comunicazione dei motivi ostativi, che aveva indicato soltanto il mancato riscontro alla richiesta di integrazioni; il Comune aveva inoltre omesso di considerare la dichiarazione di assenso già allegata all’istanza, e non poteva colmare tale omissione con una motivazione postuma in giudizio. È stato invece ritenuto legittimo inserire nel diniego finale il motivo relativo all’aumento di cubatura, pur non previamente comunicato, perché emerso in conseguenza delle osservazioni presentate dagli istanti, secondo l’art. 10-bis, comma 1, della l. 241/1990. Tuttavia, il Comune non aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni tecniche sulla consistenza della volumetria già utilizzata. Accertati i vizi di istruttoria e motivazione e la violazione delle garanzie partecipative, il Tribunale ha annullato il provvedimento e condannato il Comune a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 20, comma 5, d.P.R. 380/2001
Il Comune dell’Aquila ha, inoltre, omesso di esplicitare le ragioni per cui le predette integrazioni sarebbero inidonee ad integrare la sezione delle porzioni immobiliari “a”, “b” e “c”, cioè non ha specificato le parti in cui essere risultano incomplete e non ha contestato in maniera puntuale la loro difformità alle prescrizioni dell’articolo 4 del Regolamento Edilizio comunale.
La richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell’art. 20, comma 5, non legittima un diniego fondato su una generica persistenza delle carenze: l’amministrazione deve indicare concretamente quali elaborati o parti risultino incompleti e in che cosa consista la loro inadeguatezza.
art. 10-bis, comma 1, l. 241/1990
Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
Nel provvedimento finale possono essere indicati motivi ostativi ulteriori non contenuti nella comunicazione iniziale quando siano conseguenza delle osservazioni presentate dall’istante; il mancato accoglimento delle osservazioni deve però essere motivato.
Massime di principio
- Quando, dopo una richiesta di integrazione documentale, l’istanza edilizia viene respinta per persistenti carenze degli elaborati, il diniego deve individuare in modo specifico le parti incomplete e le ragioni della loro inidoneità; una formula generica non consente di comprendere le ragioni ostative e vizia il provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria.
- L’amministrazione non può fondare il diniego su una ragione ostativa estranea alla comunicazione dei motivi ostativi e poi completarne in giudizio la motivazione per sostenere che la documentazione già prodotta fosse inconferente.
- Ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, l. 241/1990, il provvedimento finale può indicare motivi ostativi ulteriori non anticipati nella comunicazione quando siano conseguenza delle osservazioni dell’istante; il mancato accoglimento di tali osservazioni deve essere adeguatamente motivato e istruito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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