Sentenza del 18/10/2017 n. 4188 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Omesso contraddittorio - Tributi armonizzati - Onere del contribuente dimostrarne la necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento tributario per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che, trattandosi di tributi armonizzati, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di esporre preventivamente le proprie osservazioni e difese.
La decisione
La contestazione non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento. In materia di tributi armonizzati, l'omissione del contraddittorio rende l'atto censurabile solo se il contribuente indica concretamente quali argomentazioni, deduzioni o elementi avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione e dimostra che tali ragioni avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento. È quindi posto a carico del contribuente l'onere di allegare la concreta utilità del contraddittorio, non essendo sufficiente denunciare la sua mera omissione.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati
L'Amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima dell'adozione dell'atto, ma la violazione rileva in giudizio soltanto quando il contribuente dimostri l'incidenza concreta che il contraddittorio avrebbe potuto avere sul contenuto dell'accertamento.
Diritto dell'Unione europea in materia di diritti della difesa
Nei tributi armonizzati, il rispetto dei diritti di difesa impone il contraddittorio quando previsto dai principi europei; tuttavia, l'annullamento dell'atto richiede che la violazione abbia concretamente pregiudicato la possibilità del contribuente di incidere sul procedimento.
Massime di principio
- La sola omessa convocazione o mancata instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Il contribuente deve indicare in modo specifico le difese, i documenti o le spiegazioni che avrebbe presentato e chiarire perché avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
- Contestazioni generiche o meramente formali sull'assenza del contraddittorio sono normalmente insufficienti.
- Nei tributi armonizzati occorre valutare sia l'esistenza dell'obbligo di contraddittorio sia il concreto pregiudizio subito dal contribuente.
- È opportuno documentare tempestivamente le ragioni difensive potenzialmente rilevanti, così da dimostrare in giudizio l'utilità effettiva del contraddittorio.
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