Cassazione Penale, Ordinanza n. 35034/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d’appello di Catania, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. su accordo delle parti, aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna dell’imputato per la violazione dell’art. 75, comma 2, della legge n. 159 del 2011. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. La Corte ha rilevato che la pena era stata determinata esattamente nei termini concordati e che, con l’accordo, le parti avevano rinunciato agli ulteriori motivi di appello non accolti nell’intesa; il ricorso non poteva quindi rimettere in discussione la pena né profili di responsabilità o altre questioni precluse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. comporti la rinuncia agli altri motivi di appello e determini, su tali questioni, una preclusione processuale: nel caso concreto non era consentita un’ulteriore censura sulla responsabilità, sulla quantificazione della pena, sul mancato riconoscimento di attenuanti o sulla mancata esclusione di aggravanti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La decisione impugnata proveniva dalla Corte d’appello di Catania, che aveva riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla pena concordata, confermando la condanna nel resto.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati.
L’accordo sull’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello comporta la contestuale rinuncia agli altri motivi.
art. 606, comma 3, c.p.p.
A seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale, che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto.
La rinuncia ai motivi di appello non inclusi nell’accordo preclude la loro riproposizione in cassazione e comporta l’inammissibilità del ricorso su tali questioni.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello definito mediante l’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p., l’intesa sull’accoglimento totale o parziale dei motivi comporta la contestuale rinuncia agli altri motivi d’appello.
- La rinuncia ai motivi non compresi nell’accordo determina una preclusione processuale: è inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le questioni rinunciate, comprese quelle relative alla responsabilità o alla pena concordata.
- Quando la Corte d’appello determina la pena esattamente nei termini concordati dalle parti, non è consentita un’ulteriore censura in cassazione sulla sua quantificazione.
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