Sentenza n. 151/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e integrazione della variante al piano comunale relativa alla zona Sciarè, destinata alla realizzazione di un poligono per biathlon, nonché atti ambientali connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha impugnato le deliberazioni della Giunta comunale n. 208 del 25 settembre 2024 e n. 287 del 26 novembre 2025, aventi a oggetto la modifica dell’art. 36 delle norme di attuazione del piano comunale per consentire nella zona Sciarè, a San Cassiano, la realizzazione di un poligono per la pratica del biathlon. La variante introduceva una destinazione per manifestazioni di sci di fondo e biathlon di livello nazionale e internazionale, 500 m³ di cubatura fuori terra, cubatura interrata senza limiti, altezza massima di 7 metri, distanza dai confini di 1,50 metri e costruzioni fisse, superando il precedente indice edificatorio zero e la possibilità di sole strutture smontabili. Sono stati dedotti: mancata sottoposizione della variante alla valutazione di incidenza ambientale, in ragione della vicinanza a un sito Natura 2000 e dell’inadeguatezza dell’Allegato F; incompetenza della Giunta comunale ad assumere la decisione di non assoggettabilità a VAS, poiché organo proponente e autorità procedente; mancata effettuazione della VAS; difetto assoluto di istruttoria e motivazione del rapporto ambientale preliminare, anche per omessa considerazione degli impatti cumulativi, della dispersione di piombo, del corso d’acqua, degli effetti acustici e delle alternative ragionevoli, inclusa l’alternativa zero. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la delibera del 2025 fosse una mera integrazione materiale della precedente, e la prematurità dell’impugnazione, trattandosi di atti endoprocedimentali. Nel merito ha sostenuto l’adeguatezza dell’istruttoria e la natura non radicalmente trasformativa dell’intervento.
La decisione
Il Tribunale ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. Ha qualificato la deliberazione n. 287 del 2025 come atto di conferma propria, poiché adottata a seguito di una rinnovata istruttoria e di una nuova valutazione degli aspetti ambientali, con acquisizione di relazione ambientale preliminare, relazione illustrativa, classificazione acustica e Allegato F. Tale atto ha assorbito e sostituito la precedente deliberazione limitatamente ai profili oggetto di nuova valutazione, facendo decorrere un nuovo termine di impugnazione; i motivi dedotti, tutti attinenti alla rinnovata valutazione ambientale, sono quindi tempestivi. Il ricorso non è stato ritenuto prematuro, poiché la decisione comunale di non assoggettare la variante a VAS doveva essere assunta nella fase iniziale del procedimento e prima della pubblicazione della proposta corredata della documentazione necessaria. Nel merito, il Collegio ha esaminato in via pregiudiziale e assorbente il motivo relativo all’incompetenza della Giunta comunale sulla VAS, ritenendolo fondato. Sebbene la normativa provinciale attribuisca al Comune la competenza per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti urbanistici comunali, tale competenza deve essere esercitata mediante una distinzione interna tra l’autorità procedente, che elabora e adotta la proposta di piano, e l’autorità competente, che valuta autonomamente la sostenibilità ambientale. La Giunta, in quanto organo politico che aveva promosso e adottato la variante, non poteva essere anche l’organo chiamato a decidere sulla sua non assoggettabilità a VAS, poiché ciò avrebbe fatto coincidere controllore e controllato e avrebbe compromesso la necessaria terzietà e autonomia funzionale della valutazione. La funzione doveva essere esercitata da un’articolazione tecnica dell’ente dotata di adeguate competenze ambientali. Il motivo è stato accolto con assorbimento delle restanti censure e il ricorso è stato accolto integralmente, con annullamento degli atti impugnati. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori; spese compensate nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, l.p. n. 17/2017
I Comuni sono competenti per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale nonché delle varianti ai piani paesaggistici di iniziativa comunale.
La competenza attribuita al Comune deve essere esercitata nel rispetto della distinzione funzionale tra autorità procedente e autorità competente; la Giunta che propone e adotta il piano non può decidere anche sulla sua non assoggettabilità a VAS.
art. 53, commi 1 e 2, l.p. n. 9/2018
La proposta adottata, corredata della relativa documentazione, viene pubblicata per la durata di 30 giorni all’albo del Comune e sulla Rete Civica dell’Alto Adige.
La decisione sulla verifica di assoggettabilità a VAS deve essere collocata nella fase iniziale dell’adozione e comunque prima della pubblicazione della proposta, che deve essere resa disponibile con la documentazione necessaria per una partecipazione informata.
art. 103, comma 5, l.p. n. 9/2018
Fino all’approvazione del programma di sviluppo comunale previsto dall’articolo 51, ... il Comune può, nei centri edificati, apportare modifiche al Piano comunale ...
La disciplina transitoria consente al Comune di adottare determinate modifiche urbanistiche secondo la procedura richiamata, senza derogare agli obblighi di valutazione ambientale e alla distinzione tra autorità procedente e competente.
art. 6 della Direttiva 92/43/CEE
È richiamato quale fondamento degli obblighi di valutazione degli effetti di piani e progetti sui siti Natura 2000; la relativa censura non è stata esaminata per l’assorbimento conseguente all’accoglimento del motivo sull’incompetenza.
Direttiva 2001/42/CE
È richiamata quale disciplina europea della valutazione ambientale strategica e quale fondamento della necessaria separazione tra autorità procedente e autorità competente; la decisione di non assoggettabilità deve essere adottata da un soggetto dotato di autonomia funzionale.
art. 12 d.lgs. 152/2006
È richiamato con riguardo alla verifica di assoggettabilità a VAS; la relativa censura è stata assorbita dopo l’accertamento dell’incompetenza della Giunta.
art. 99 c.p.a.
La sentenza richiama il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 5/2015 secondo cui, accertato il vizio di incompetenza, il giudice deve annullare l’atto senza esaminare le ulteriori censure di merito.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione adotta un nuovo atto urbanistico corredato da una rinnovata istruttoria e da una nuova ponderazione degli impatti ambientali, l’atto può costituire conferma propria, sostitutiva del precedente, facendo decorrere un nuovo termine di impugnazione per i profili oggetto della nuova valutazione.
- La competenza attribuita all’ente locale per la verifica di assoggettabilità a VAS non consente che l’organo politico che propone e adotta il piano decida anche sulla sua sostenibilità ambientale: all’interno dell’ente deve essere assicurata una distinzione funzionale tra autorità procedente e autorità competente.
- L’autorità competente per la VAS deve possedere e dimostrare un’adeguata competenza tecnico-ambientale e un’autonomia effettiva rispetto all’organo proponente, così da garantire un giudizio oggettivo e imparziale.
- La decisione di non assoggettare uno strumento urbanistico a VAS deve essere assunta nella fase iniziale del procedimento e prima della pubblicazione della proposta, affinché la documentazione ambientale sia disponibile ai soggetti interessati per osservazioni informate.
- Accertato il vizio di incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento, il giudice amministrativo deve annullare l’atto senza esaminare le ulteriori censure dedotte, secondo il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 5/2015.
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