Cassazione Penale, Sentenza n. 17989/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d\'appello articolando sette motivi: contestavano la sussistenza della bancarotta patrimoniale per le singole operazioni (cessione quote Eli, cessione macchinari e lease-back, contratti con Grafiche Morelli, ecc.), denunciavano travisamento e omissione di prova, mutamento illecito dell\'imputazione rispetto all\'originaria contestazione (da dolo specifico a dolo generico), il cumulo e l\'applicazione indebita di aggravanti e pene accessorie, la mancata declaratoria di prescrizione in seguito all\'esclusione dell\'aggravante di cui all\'art. 219 l. fall., e profili processuali relativi all\'ammissione della parte civile. Di fatto i ricorrenti sostenevano che le operazioni erano scelte imprenditoriali o operazioni infragruppo con vantaggi compensativi per la fallita, e che mancavano gli elementi oggettivi e soggettivi della distrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato esclusivamente sul quinto motivo: l\'esclusione dell\'aggravante di cui all\'art. 219 l. fall. riduceva il termine di prescrizione a 12 anni e 6 mesi; calcolati anche i periodi di sospensione (complessivi giorni 251), la prescrizione era maturata l\'8/10/2021, anteriore alla sentenza impugnata del 28/03/2023. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Tale annullamento ha assorbito le censure sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha altresì dichiarato infondati gli altri motivi di ricorso (compresa l\'eccezione sull\'ammissione della parte civile) e ha confermato la correttezza, in termini generali, della valutazione di merito sulle condotte distrattive, ma ciò non ha impedito l\'annullamento per prescrizione. Restano eventualmente esaminabili gli effetti civili, che non hanno comportato annullamento con rinvio in relazione alla prescrizione penale.
Norme richiamate
art. 219 legge fallimentare
La Corte d\'appello ha escluso la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" prevista dall\'art. 219 comma 1; la Cassazione riconosce che l\'esclusione dell\'aggravante incide sul termine di prescrizione del reato
art. 157 e art. 161 cod. proc. pen.
Applicati congiuntamente per il calcolo del termine di prescrizione: la Cassazione ha determinato il termine estintivo (12 anni e 6 mesi) e ha considerato i periodi di sospensione per arrivare alla data di estinzione del reato
art. 223 legge fallimentare
Richiamato nel dibattito difensivo come fattispecie diversa (bancarotta impropria) rispetto alla bancarotta patrimoniale del capo A; la Corte ha chiarito che la contestazione principale era per distrazione (capo A) e non per l\'ipotesi di cui all\'art. 223
art. 217 legge fallimentare
Citato nelle censure difensive come norma più attinente all\'ipotesi di ritardo nella presa d\'atto del dissesto; la Corte ha distinto le fattispecie rilevanti per la qualificazione della condotta
art. 516, 521, 522 cod. proc. pen.
Menziolate dalla difesa per segnalare eventuali vizi processuali e la mutatio criminis; la Corte ha ritenuto che le doglianze attinenti alla valutazione di merito non integravano vizio di legittimità
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in ordine al dedetto presunto duplicato di contestazione tra capi; la Corte ha escluso coincidenza formale che impedisca la valutazione separata della condotta di distrazione
art. 2634 cod. civ.
Richiamato in tema di 'vantaggi compensativi' infragruppo: la Corte osserva che l\'appartenenza a un gruppo non è sufficiente; i vantaggi compensativi devono essere dimostrati in concreto per escludere la natura distrattiva
art. 37 e art. 133 cod. pen.
Richiamati nella censura sul trattamento sanzionatorio e sulle pene accessorie; la Cassazione ha ritenuto assorbite le questioni sanzionatorie dall\'annullamento per prescrizione
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Citando profili procedurali connessi alla motivazione sui vantaggi compensativi; la Corte ha comunque rigettato i profili processuali dedotti dai ricorrenti
artt. 76, 78, 122 cod. proc. pen.
Richiamati relativamente alla contestazione della legittimità dell\'atto di costituzione di parte civile e della delega al sostituto processuale; la Cassazione ha verificato gli atti e ritenuto infondata l\'eccezione
Massime di principio
- L\'esclusione in sede di gravame di un\'aggravante che incide sul termine di prescrizione può determinare l\'estinzione del reato; il giudice di legittimità verifica il corretto calcolo dei termini e delle sospensioni.
- In materia di bancarotta patrimoniale per distrazione la valutazione si fonda su due piani: l\'elemento oggettivo (depauperamento concreto o assunzione di obbligazioni che sottraggono valore) e l\'elemento soggettivo (indici di fraudolenza e consapevolezza).
- Le operazioni infragruppo non sono automaticamente esenti da rilievo penale: i vantaggi compensativi devono essere provati in modo specifico e concreto a favore della società fallita; la sola appartenenza al gruppo non basta.
- Modalità di pagamento dilazionate, compensazioni infragruppo in prossimità del fallimento o trasferimenti di cespiti strumentali che impediscono l\'apprensione fallimentare sono indici rilevanti ai fini della qualificazione come distrazione.
- La nozione di depauperamento può ricomprendere non solo l\'esborso di denaro ma anche l\'assunzione di obbligazioni certe, liquide ed esigibili che non risultino attinenti all\'attività dell\'impresa.
- La contestazione di errori di valutazione delle prove (travisamento) è difficile da vincere in Cassazione: la rivalutazione completa del merito è riservata al giudice di merito; la legittimità interviene solo per vizi di diritto o macroscopiche contraddizioni logiche.
- Gli effetti civili (domande risarcitorie, imputazioni patrimoniali) possono sopravvivere all\'estinzione del reato penale; occorre verificare separatamente la sorte delle pretese civili.
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