Sentenza n. 117/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale n. 155 redatto nella seduta del 19.09.2022 dalla Vª Sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di Appello di Torino, nella parte in cui attribuisce alla seconda prova orale della ricorrente un punteggio insufficiente, pari a 87 punti, e pertanto un punteggio complessivo pari a 113, insufficiente a conseguire l'idoneità all'abilitazione forense; - del provvedimento recante la valutazione «87» data alla seconda prova orale resa ai quesiti posti nelle seguenti materie: Diritto penale: voto 15; Diritto U.E.: voto 18; Diritto ecclesiastico: voto 15; . Diritto processuale civile: voto 12; Diritto Internazionale Privato: voto 15; Deontologia professionale: voto 12; - dei Provvedimenti con i quali la Vª sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Torino – sessione 2021 – non ha ritenuto la ricorrente idonea all'abilitazione forense; - del consequenziale elenco degli idonei all'abilitazione forense, sessione 2021, relativamente alla Corte di Appello di Torino, anche se non ancora pubblicato, nella parte in cui non compare la ricorrente; - di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ed in particolare, dei criteri definiti con D.M. 9 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021, n. 205, come modificate dal D.M. 18 febbraio 2022 per la formazione dei quesiti da porre nella prima prova orale di esame e per la valutazione dei candidati, con il quale il Ministero della Giustizia, sentita la Commissione Centrale, decretava di stabilire le “Linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame”; - del verbale n. 6 del 27.05.2022 con il quale la Commissione Centrale ha fornito l'“Indicazione dei criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale ai sensi del decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021 n. 50”; - del verbale n. 133 del 07.07.2022 in cui si riuniva la Sottocommissione, nominata la prima con D.M. 11 gennaio 2022 e le ulteriori con D.M. 20 gennaio 2022, presso la Corte d'Appello di Torino i quali hanno integralmente approvato “i criteri per la valutazione dei candidati ammessi alla seconda prova orale elaborati dalla Commissione avente sede presso il Ministero della Giustizia”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente nella memoria del 25 novembre 2025. La domanda di annullamento non è stata quindi esaminata nel merito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione dell'Avvocatura dello Stato.
Atto impugnato: valutazione insufficiente della seconda prova orale dell'esame di avvocato e conseguente mancata idoneità all'abilitazione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il verbale della V Sottocommissione esaminatrice presso la Corte d'Appello di Torino, nella parte in cui le attribuiva 87 punti nella seconda prova orale, per un punteggio complessivo di 113, insufficiente a conseguire l'idoneità all'abilitazione forense. Erano stati inoltre impugnati i singoli voti attribuiti nelle materie oggetto della prova, i provvedimenti di mancata idoneità, l'elenco degli idonei nella parte in cui la ricorrente non risultava inclusa, nonché gli atti recanti i criteri di formulazione dei quesiti e di valutazione dei candidati adottati dal Ministero della Giustizia, dalla Commissione Centrale e dalla sottocommissione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e ha chiesto la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara nel corso del giudizio il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di impugnazione.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando sia richiesta dalla parte ricorrente e l'amministrazione resistente non vi si opponga, qualora sussistano giusti motivi.
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