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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26067/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato, detenuto per espiazione di pena pari ad anni sette, mesi due e giorni diciassette di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto la sua istanza di affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Con unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando gli artt. 27 e 32 Cost. e la disciplina dell'affidamento terapeutico. Ha sostenuto che la documentazione sanitaria del SERD interno e territoriale attestasse una dipendenza da cocaina in ambiente controllato, con storia di tossicodipendenza risalente all'età di 18 anni e con attuale presa in carico terapeutica. Ha inoltre censurato la valutazione di pericolosità sociale compiuta dal Tribunale, ritenendola apodittica e non aggiornata, perché ancorata a segnalazioni di polizia e a vicende risalenti al 2019 o a epoca anteriore alla detenzione; ha richiamato la propria condotta carceraria positiva, le relazioni di sintesi e psicologiche favorevoli e la giurisprudenza di legittimità che impone una valutazione complessiva di condotta successiva al reato, andamento trattamentale e possibilità di reinserimento. Ha anche rilevato che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato il potere istruttorio previsto dall'art. 94, comma 3, T.U. stupefacenti in presenza di eventuali contrasti documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha osservato che, in tema di affidamento in prova terapeutico, occorre verificare la sussistenza dello stato di tossicodipendenza certificato da struttura sanitaria competente e dei limiti oggettivi di pena residua, per poi compiere una valutazione complessa sulla concreta idoneità del programma terapeutico e sulla pericolosità del soggetto. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta carente perché non si confrontava compiutamente con la documentazione sanitaria allegata, dalla quale sembravano emergere una dipendenza attuale da sostanze, una presa in carico da parte del SERD e una valutazione positiva del programma residenziale. Inoltre, il giudizio di pericolosità è stato considerato poco puntuale, perché fondato in modo decisivo su un episodio detentivo del 2024 e su una nota di polizia con fatti non precisamente datati e in parte risalenti al 2019, senza adeguata attualizzazione. La Corte non ha accolto la richiesta del difensore di trattazione in camera di consiglio partecipata, ritenendo il rito camerale non convertibile nel procedimento ex art. 611 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    nel procedimento instaurato ai sensi di tale norma non è prevista la conversione del rito in camera di consiglio partecipata

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    l'affidamento in prova terapeutico richiede la prova della tossicodipendenza certificata e il rispetto dei limiti oggettivi di pena residua, oltre a una valutazione complessiva sull'idoneità del programma terapeutico e sulla pericolosità del condannato

  • art. 27 Cost.

    richiamato dalla difesa a sostegno della finalità rieducativa della pena e del trattamento

  • art. 32 Cost.

    richiamato dalla difesa in relazione alla tutela della salute e alla dimensione terapeutica della misura

  • art. 80 ord. pen.

    richiamato in ricorso per la relazione della psicologa e criminologa dell'area trattamentale

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo per l'oscuramento dei dati sensibili in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Per la concessione dell'affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 il giudice deve accertare anzitutto i presupposti oggettivi e soggettivi della misura, cioè lo stato di tossicodipendenza certificato da struttura sanitaria competente e la pena residua nei limiti di legge.
  • Accertati i requisiti formali, il giudice di sorveglianza deve svolgere una valutazione complessa e attuale sulla concreta idoneità del programma terapeutico a favorire il recupero e il reinserimento sociale, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'andamento del percorso trattamentale.
  • La certificazione sanitaria e le relazioni degli organi preposti alla presa in carico del detenuto non sono vincolanti in senso assoluto, ma il giudice deve confrontarsi in modo puntuale con esse e non può respingerle con motivazione meramente assertiva o solo apparente.
  • Il giudizio di pericolosità sociale deve essere ancorato a dati attuali e specifici; il richiamo a precedenti segnalazioni di polizia o a fatti remoti, non adeguatamente datati o contestualizzati, non è sufficiente se non accompagnato da una motivazione concreta sulla persistenza del rischio.
  • Quando la documentazione difensiva e sanitaria segnala un percorso terapeutico in atto e una condotta carceraria regolare, la motivazione del diniego deve spiegare in modo rigoroso perché tali elementi non siano idonei a superare il giudizio negativo sulla pericolosità e sull'efficacia del programma.
  • Nel procedimento di legittimità ex art. 611 c.p.p. non è ammissibile la trasformazione del rito in trattazione camerale partecipata se la legge processuale non la prevede espressamente.

Come è indicizzato

MaterieCaporalato
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