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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4246/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena inflitta a Pierantozzi per mancato pagamento della provvisionale stabilita in sentenza. La Corte d'appello aveva ritenuto che, non essendo stato fissato in sentenza il termine per il versamento, questo coincidesse con la data di passaggio in giudicato della sentenza; i ricorrenti contestavano la corretta interpretazione del termine alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 23/06/2022

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (definito "fondato") e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'orientamento seguito dalla Corte d'appello fosse contrastante con la pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 37503/2022), secondo cui, se il giudice non fissa in sentenza il termine entro cui adempiere l'obbligo risarcitorio connesso alla sospensione condizionale della pena, tale termine deve essere fissato dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; in mancanza, esso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato. Poiché la Corte d'appello aveva revocato la sospensione senza attendere il decorso del quinquennio previsto dall'art. 163 cod. pen., la revoca è stata ritenuta in violazione di legge e annullata senza rinvio

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    i termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza

    Se nessun termine è stato fissato dal giudice per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio cui la sospensione è subordinata, il termine cui fare riferimento coincide con la scadenza dei termini di cui all'art. 163 cod. pen. (5 o 2 anni) decorrenti dal passaggio in giudicato

  • Sezioni Unite, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)

    In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza)

    La fissazione del termine è elemento essenziale della sospensione condizionale; l'omessa fissazione integra violazione di legge e può essere sanata dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione. Solo in mancanza di tale fissazione il termine coincide con i termini di cui all'art. 163

  • Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020 (Priori)

    In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa

    Orientamento antecedente alle Sezioni Unite che considerava l'obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile e il termine coincidente con il passaggio in giudicato; tale impostazione è stata superata dalle Sezioni Unite

Massime di principio

  • La fissazione del termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio è elemento essenziale della sospensione condizionale della pena; la sua omissione costituisce un vizio e può essere rilevata.
  • Se il giudice della cognizione non fissa il termine, il giudice dell'impugnazione o, in mancanza, il giudice dell'esecuzione può e deve fissarlo; solo se nessuno lo fissa il termine coincide con i termini di cui all'art. 163 cod. pen. (5 anni per delitto, 2 per contravvenzione) decorrenti dal passaggio in giudicato.
  • Una revoca della sospensione condizionale per mancato pagamento della provvisionale è illegittima se disposta prima del decorso del termine applicabile (art. 163 o termine fissato dal giudice), salvo che il termine sia stato previamente e validamente fissato e sia effettivamente scaduto.
  • In situazioni simili è opportuno verificare: a) se la sentenza ha fissato un termine per il pagamento; b) se il termine è stato fissato in sede di impugnazione o dall'esecuzione; c) se è decorso il termine di cui all'art. 163. L'assenza di un termine costituisce motivo di impugnazione per violazione di legge richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Per chi difende il condannato, impugnare subito la revoca della sospensione qualora sia stata disposta senza che sia decorso il termine previsto dall'art. 163 o senza che sia stato fissato un termine legittimo; per il pubblico ministero/giudice, prima di revocare, accertare l'esistenza e la scadenza del termine di adempimento.

Testo integrale

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