Sentenza del 25/02/2015 n. 1188 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Limiti dell'appello - Configurazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha respinto l'appello, ritenendo che l'atto di impugnazione debba contenere già al momento della proposizione motivi sufficientemente chiari e specifici. Non è ammessa una riserva di formulare successivamente le censure, né è possibile introdurre i motivi per la prima volta in udienza. Il principio è stato affermato in relazione a una controversia TARSU.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la decisione di primo grado relativa alla TARSU, proponendo un'impugnazione priva di una chiara e specifica esposizione delle censure. In particolare, risultava prospettata la possibilità di precisare o integrare i motivi di appello in un momento successivo, anche durante l'eventuale discussione in pubblica udienza.
Norme richiamate
Art. 341 c.p.c.
Richiamato quale norma generale sui limiti e sulle modalità dell'appello: l'impugnazione deve individuare la decisione contestata e le ragioni della critica.
Art. 53 D.P.R. n. 546/1992
Nel processo tributario l'atto di appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione; non è quindi sufficiente una contestazione generica o una riserva di precisare le censure in seguito.
D. Lgs. n. 504/1992
Normativa richiamata nel contesto della controversia concernente la TARSU.
Cassazione n. 6396/2004
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui i motivi di appello devono essere esposti nell'atto introduttivo con sufficiente chiarezza e specificità, senza possibilità di completarli successivamente o in udienza.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello deve contenere fin dall'inizio motivi chiari, specifici e riferiti alle statuizioni della sentenza impugnata.
- Una generica richiesta di riforma della decisione o una contestazione non puntuale può comportare l'inammissibilità o il rigetto dell'appello.
- Non è normalmente possibile riservarsi di formulare i motivi in un secondo momento, mediante memorie successive o durante la discussione orale.
- Prima di proporre appello è necessario individuare ogni specifico errore di fatto o di diritto attribuito alla sentenza di primo grado e collegarlo alle conclusioni richieste.
- Le questioni nuove o i motivi non indicati tempestivamente nell'atto di appello rischiano di non poter essere esaminati dal giudice.
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