Sentenza del 18/01/2017 n. 1094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva confermato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi al 1999, contestando la tassazione della plusvalenza realizzata dalla vendita di un terreno edificabile situato a Forte dei Marmi, classificato in zona F e interessato da fascia di rispetto stradale. Con il primo motivo hanno denunciato omessa o insufficiente motivazione sulla collocazione del terreno nella fascia di rispetto stradale. Con il secondo hanno sostenuto che il terreno fosse inedificabile, sia per i vincoli stradali sia perché destinato urbanisticamente ad attrezzature pubbliche, e che quindi la cessione non producesse una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non conteneva una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza motivazionale, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo decisivo l'accertamento secondo cui, al momento della cessione, il terreno era suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo il piano regolatore generale. La destinazione a servizi o attrezzature pubbliche e la presenza di vincoli di destinazione non escludono automaticamente l'edificabilità fiscale, quando sussista una concreta e obiettiva potenzialità edificatoria, anche limitata o esercitabile da soggetti privati mediante convenzione. La Corte ha quindi confermato la tassabilità della plusvalenza IRPEF. Il ricorso è stato integralmente rigettato e le spese sono state compensate tra le parti per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione
La norma comprende tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni che abbiano una concreta suscettibilità edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Non è necessario che il terreno sia destinato esclusivamente a edilizia privata o residenziale; può essere sufficiente una potenzialità edificatoria anche limitata, connessa alla realizzazione di servizi o impianti, inclusi quelli di interesse pubblico.
Art. 81, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986, nella numerazione previgente
La disposizione, oggi corrispondente all'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, è stata applicata dalla giurisprudenza per affermare l'imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione di aree dotate di potenzialità edificatoria, anche se soggette a destinazioni pubblicistiche.
Art. 53 Costituzione
La potenzialità edificatoria costituisce un elemento oggettivo che può incidere sul valore economico del terreno e rappresentare un indice di capacità contributiva, anche quando l'edificabilità sia soltanto parziale o condizionata.
Art. 366-bis c.p.c.
La denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve indicare chiaramente il fatto controverso e spiegare perché la motivazione sia inidonea a giustificare la decisione. In mancanza, il motivo è inammissibile.
Artt. 16 e 24 Codice della strada
Le disposizioni sulle fasce di rispetto stradale perseguono finalità proprie della sicurezza e della disciplina della circolazione e non determinano, da sole, l'esclusione della tassazione della plusvalenza prevista dal TUIR, che dipende dalla concreta suscettibilità edificatoria del terreno secondo la disciplina urbanistica.
Art. 26, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
La disciplina regolamentare delle fasce di rispetto stradale ha oggetto distinto rispetto alla norma tributaria sulla tassazione delle plusvalenze e non prevale automaticamente sull'accertamento della potenzialità edificatoria fiscale.
Cass. n. 20950/2015 e Cass. n. 25273/2014
È stata riconosciuta una vocazione edificatoria, seppure limitata, anche a terreni in zona F quando gli strumenti urbanistici consentano la realizzazione di attrezzature e impianti di interesse generale da parte di soggetti terzi o privati mediante convenzione.
Cass. n. 15320/2013
Le aree destinate a opere di urbanizzazione e servizi di quartiere possono essere considerate edificabili ai fini della tassazione delle plusvalenze; la norma non limita l'edificabilità rilevante fiscalmente alla sola edilizia residenziale.
Cass. n. 14503/2016
La destinazione a servizi pubblici o di interesse pubblico incide sul valore venale in relazione alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, ma non esclude necessariamente l'oggettiva edificabilità dell'area. Occorre distinguere i vincoli di inedificabilità assoluta dai vincoli di destinazione.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione della plusvalenza, non rileva soltanto la possibilità di costruire abitazioni private: può essere sufficiente una concreta potenzialità di realizzare impianti, servizi o attrezzature di interesse pubblico, anche tramite soggetti privati o convenzioni.
- La semplice classificazione dell'area in zona F, la destinazione a servizi pubblici o la presenza di una fascia di rispetto stradale non escludono automaticamente l'imponibilità. Occorre verificare se esista un vincolo di inedificabilità assoluta oppure una destinazione che lasci margini concreti di utilizzazione edificatoria.
- La valutazione deve essere effettuata con riferimento alla situazione urbanistica esistente al momento della cessione e sulla base di strumenti urbanistici, norme tecniche, autorizzazioni e altri elementi oggettivi che dimostrino la concreta attitudine edificatoria dell'area.
- La potenzialità edificatoria può essere limitata, condizionata o economicamente meno conveniente, ma rimanere comunque rilevante ai fini fiscali se incide sul valore del terreno.
- Le norme del Codice della strada sulle fasce di rispetto hanno finalità diverse da quelle tributarie e non escludono, da sole, la tassazione della plusvalenza.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione in cassazione, è necessario indicare con precisione il fatto controverso e spiegare perché la motivazione sia insufficiente; una censura generica è inammissibile.
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