Cassazione Civile, Ordinanza n. 09285/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dottore commercialista nominato difensore di un fallimento in un giudizio tributario di opposizione a cartella di pagamento chiede la liquidazione dei compensi a carico dello Stato, perché la procedura fallimentare era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per attestata incapienza. Il giudice di merito liquida però un importo molto inferiore a quello richiesto. Il professionista propone opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e, soccombente anche nel reclamo, ricorre in cassazione con tre motivi: 1) deduce violazione delle norme del testo unico spese di giustizia, della legge professionale e dei parametri tariffari, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare i minimi tariffari e comunque i parametri corretti; 2) deduce violazione delle norme del processo tributario, lamentando che la CTR abbia svalutato l'attività difensiva perché simile ad altra prestata in un diverso giudizio e concentrata su questioni di notificazione ritenute frequenti; 3) deduce contraddittorietà della motivazione, censurando il richiamo, da parte del giudice del reclamo, a un precedente di legittimità che egli reputa male interpretato e non pertinente.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene innanzitutto non opportuna la rimessione alle Sezioni Unite, perché la questione della liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è ricorrente e non risultano contrasti specifici. Quanto ai primi due motivi, li considera in parte inammissibili per difetto di specificità e per commistione tra violazione di legge e vizio motivazionale, e in parte infondati: il ricorrente non ha riprodotto la nota spese, non ha indicato la tabella o i criteri usati né ha chiarito se abbia considerato la riduzione alla metà prevista dall'art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002; inoltre la valutazione di merito sulla modesta incidenza dell'attività difensiva e sulla frequenza delle questioni trattate è ritenuta genericamente contestata. La Corte aggiunge che, nella liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può scendere sotto i parametri ordinari in relazione all'effettiva natura e consistenza dell'impegno professionale. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché la motivazione censurata si fondava legittimamente su principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.
È richiamato come fondamento dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva l'inammissibilità della commistione tra violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Nella liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto della natura dell'impegno professionale e dell'incidenza degli atti sulla posizione della parte difesa; la norma consente una liquidazione anche inferiore ai parametri ordinari se l'attività svolta è modesta.
art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002
"Gli importi spettanti al difensore... sono ridotti della metà"
La Corte richiama la necessità di considerare la riduzione alla metà degli importi spettanti nei casi di patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Indicato come rimedio per proporre opposizione avverso la liquidazione dei compensi.
art. 137 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di liquidazione e notificazioni.
art. 141 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata.
art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002
Evocato dal ricorrente per sostenere l'ammissione della procedura fallimentare al patrocinio a spese dello Stato per assenza di fondi.
art. 13 legge n. 247 del 2012
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione dei parametri professionali.
art. 9 d.l. n. 1 del 2012, conv. mod.
Richiamato dal ricorrente nel quadro dei parametri professionali.
artt. 18, 19, 20, 21, 22, 34 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati nel secondo motivo per contestare la valutazione del compenso nell'ambito del processo tributario.
artt. 3, 24 e 35 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione favorevole alla corretta remunerazione dell'attività difensiva.
art. 1 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in chiusura nel riferimento al contributo unificato; il testo è troncato ma la Corte afferma i presupposti per il raddoppio del contributo.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato la liquidazione del compenso al difensore non è rigidamente vincolata ai minimi tariffari ordinari: il giudice deve considerare la natura dell'impegno professionale, la concreta incidenza degli atti svolti e l'effettiva consistenza della lite.
- La contestazione in cassazione della liquidazione dei compensi deve essere specifica: occorre indicare la nota spese, i criteri adottati, le voci contestate e il fondamento dell'errore denunciato; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga, senza netta distinzione, doglianze di violazione di legge e di vizio motivazionale, lasciando alla Corte il compito di ricostruire i motivi effettivi.
- La mera allegazione che l'attività difensiva sia stata simile ad altra già svolta o abbia riguardato questioni frequenti non basta a dimostrare l'erroneità della liquidazione, se non si specifica in concreto perché la valutazione del giudice sia stata incongrua.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non può essere denunciato con formule non più compatibili con il vigente art. 360 c.p.c.; il sindacato resta limitato alle ipotesi consentite dalla norma.
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