Sentenza n. 14501/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 1401/2025, pubblicata il 3 febbraio 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 28769/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 1401/2025, passata in giudicato, con la quale era stata riconosciuta la sua pretesa all'erogazione della Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza era stata notificata all'amministrazione nelle forme di legge ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinata l'integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era regolarmente passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge. In presenza dell'allegato inadempimento, non contestato né chiarito dal Ministero, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione già accertata nel titolo giudiziale, precisando che i presupposti della pretesa non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale successiva inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenendosene allo stato insussistenti i presupposti, salva una eventuale successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa evidenziata dall'elevato numero di controversie analoghe. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato l'intervenuto decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza, la definitività e l'eseguibilità del titolo, nonché l'inadempimento dell'amministrazione, senza poter rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata.
- Quando il titolo giudiziale è stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna pecuniaria contro le pubbliche amministrazioni, l'interessato può agire in ottemperanza in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- L'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato, deve fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le ragioni dell'eventuale mancata esecuzione; in assenza di tali elementi, il giudice può ordinare l'adempimento del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
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