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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38843/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione (sentenza n. 4312/2022) per tardività. Sosteneva di aver depositato tempestivamente il ricorso: lo aveva inviato alla PEC della Corte di cassazione il 31/03/2023 (restituito l'11/04/2023), e telematicamente alla Corte d'appello di Firenze il 04/04/2023 all'indirizzo indicato sul sito della Corte (pur diverso dall'indirizzo indicato nel decreto DGSIA), con ulteriore invio il 13/04/2023 all'indirizzo corretto. Inoltre deduceva nullità dell'ordinanza per omessa comunicazione della fissazione dell'udienza e per omessa notifica dell'ordinanza stessa (riferendosi agli artt. 610 e 591 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto: (i) sul punto della mancata comunicazione della fissazione dell'udienza e della mancata notifica, che l'ordinanza contestata era stata emessa de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. (procedura "senza formalità di procedura") e pertanto non era dovuta alcuna comunicazione o notifica preventiva; l'omessa notifica non comporta nullità ma solo il differimento del termine di impugnazione, e comunque il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto; (ii) sul punto della tempestività e dell'errore di fatto, che non emerge alcuna svista o difformità dagli atti: l'unico ricorso effettivamente pervenuto e valutato era quello depositato il 13/04/2023 (tardivo); eventuali depositi a PEC diverse da quelle indicate dal decreto DGSIA sono inammissibili ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 e dell'art. 582 c.p.p.; la Corte non ha obbligo di trasmettere atti ricevuti su PEC non conformi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 610 cod.proc.pen., comma 5-bis

    consente di dichiarare la inammissibilità del ricorso, "senza formalità di procedura"

    La Corte ha ritenuto che, quando l'inammissibilità è rilevabile ex art. 591, comma 1 (es. tardività), può pronunciarsi de plano senza procedura e senza necessità di fissare udienza o notificare previa comunicazione; quindi nessuna notifica preventiva era dovuta.

  • art. 591 cod.proc.pen., comma 1

    Riferimento alla causa di inammissibilità (tra cui la tardività). La Corte ha ritenuto che la tardività rientri fra i casi in cui è possibile decidere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis.

  • art. 585 cod.proc.pen.

    Norma che stabilisce il termine per proporre l'impugnazione: la mancata osservanza di tale termine è causa di inammissibilità del ricorso per tardività.

  • art. 582 cod.proc.pen., comma 1

    l'atto di impugnazione deve essere presentato "nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"

    Il deposito telematico effettuato presso PEC diverse da quelle indicate dalla normativa (DGSIA) o presso uffici non legittimati integra causa di inammissibilità: il deposito all'indirizzo PEC non previsto non è assimilabile a deposito valido.

  • art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, comma 1

    Richiama l'obbligo di usare gli indirizzi PEC indicati dal decreto DGSIA per il deposito telematico delle impugnazioni; il mancato uso di tali indirizzi comporta inammissibilità.

  • decreto DGSIA 09/11/2020

    Il decreto individua gli indirizzi PEC ufficiali per i depositi telematici: l'indirizzo pubblicato sul sito dell'ufficio non prevale sul decreto; quindi il deposito su PEC non elencata nel decreto è invalido.

  • art. 568 cod.proc.pen., ultimo comma

    La Corte ha escluso l'applicabilità di questa norma perché il caso non riguarda impugnazione proposta ad un giudice incompetente, bensì invio ad un ufficio non legittimato/indirizzo PEC errato.

  • art. 625-bis cod.proc.pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto contro i provvedimenti della Cassazione: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'errore materiale o di fatto richiesto da tale rimedio.

  • Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione all'onere di versamento alla Cassa delle ammende: si applica la sanzione salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità per tardività può essere emessa "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza fissazione di udienza o preventiva comunicazione: l'omessa notifica non determina automaticamente nullità, ma solo il differimento del termine d'impugnazione.
  • Per il deposito telematico delle impugnazioni è essenziale usare gli indirizzi PEC indicati nel decreto del DGSIA (richiamato dall'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022); l'invio a PEC diverse, anche se pubblicate sul sito dell'ufficio giudiziario, può rendere il deposito inammissibile.
  • Il deposito effettuato alla cancelleria o a un indirizzo non legittimato non obbliga la Corte di cassazione a trasmettere l'atto: il vizio di invio non è automaticamente sanabile dall'ufficio che lo riceve se l'indirizzo non è quello previsto dalla normativa.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis) richiede la dimostrazione di una concreta discrepanza tra la realtà degli atti e la percezione che ne ha avuto il giudice; mere dichiarazioni di avvenuto invio a PEC diverse non sono sufficienti se dagli atti non risulta che la Corte sia stata messa in grado di valutare un deposito tempestivo.
  • Per minimizzare il rischio di inammissibilità: utilizzare sempre gli indirizzi PEC indicati nel decreto ministeriale/DGSIA, conservare ricevute e ricevute di avvenuta consegna PEC, e se si invia ad indirizzi alternativi richiedere documentazione che dimostri la presa in carico da parte dell'ufficio competente.
  • L'omessa notifica di una ordinanza de plano non pregiudica i diritti difensivi se il ricorrente comunque ha avuto conoscenza dell'atto; tuttavia la mancata notifica sospende il termine per impugnare fino alla reale notificazione.

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