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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41440/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per tentata estorsione aggravata dall'uso di arma e il porto in pubblico di una pistola Walther e di un coltello. I motivi articolati in cassazione contestavano: (1) la valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa Giovanni De Lucia e del suo dipendente Trapani, evidenziando presunte contraddizioni sulle frasi minacciose (es. la frase "io appartengo a gente di mezzo alla strada" e l'esposizione dell'arma) e sui dettagli degli episodi del 18-20 ottobre 2023; (2) la qualificazione giuridica della condotta come estorsione (artt. 56, 629 c.p.), deducendo invece esercizio arbitrario delle proprie ragioni e produzione di documentazione (messaggi WhatsApp, prove di pagamenti) a dimostrazione della volontà di saldare i debiti; (3) la mancata valutazione della possibile causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. se ricondotta a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (4) la mancata concessione dell'attenuante per avere risarcito il danno (art. 62, n. 6 c.p.), con la deduzione che i pagamenti effettuati avrebbero superato il credito residuo e dunque coperto anche il danno morale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della valutazione delle prove e della credibilità, la Corte ha ritenuto che la rivalutazione degli elementi probatori costituisse un sindacato di merito non consentito in Cassazione: la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e aderente alle emergenze processuali la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di De Lucia e Trapani, ritenendole convergenti sul nucleo essenziale dell'episodio (mostra dell'arma e minaccia, con frase riportata come "vi uccido"). Quanto alla riclassificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Cassazione ha condiviso che manca il presupposto del diritto azionabile in giudizio e l'elemento soggettivo che distinguerebbe tale fattispecie dall'estorsione; pertanto la qualificazione come estorsione resta corretta. Sulla questione del risarcimento e dell'attenuante per pagamento, la Corte ha ritenuto che la congruità della somma rispetto al danno morale sia questione di merito che la Cassazione non può riesaminare. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della qualificazione della condotta come estorsione: la Corte non ha accolto la tesi difensiva che invocava norme sul reato consumato/in tentativo, ritenendo la configurazione di tentata estorsione coerente con la ricostruzione dei fatti.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che punisce l'estorsione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato (minaccia, mezzo intimidatorio consistente nell'arma, scopo di ottenere l'ingiusto profitto consistito nell'ottenere la fornitura a credito o l'omissione del pagamento).

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alla qualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di applicare la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ha spiegato i presupposti per il ricorso a tale norma.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in rapporto alla diversa tipizzazione della condotta; la Corte ha escluso che sussistano i requisiti per ricondurre il fatto a esercizio arbitrario delle proprie ragioni disciplinato da tale norma.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti (risarcimento del danno). La Corte territoriale aveva negato l'attenuante ritenendo che la somma versata non fosse congrua a ristorare il danno morale; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione sia sindacabile solo in via limitata e non superabile per via di cassazione quando si tratti di apprezzamenti di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile causa di non punibilità nel caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la condotta è stata ritenuta estorsiva e mancava il presupposto del diritto azionabile in giudizio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre la sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso.

  • Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il criterio distintivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: è decisivo l'elemento soggettivo e la sussistenza di un diritto azionabile in giudizio, che qui risultava assente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può riformulare la valutazione di merito sulla credibilità delle fonti di prova: i vizi dedotti che comportano una mera rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • Contraddizioni parziali tra dichiarazioni della persona offesa e di altri testi non sono automaticamente decisive: se il nucleo essenziale dei fatti è confermato da più dichiaranti la Corte d'appello può ritenere la versione attendibile.
  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si basa su criteri oggettivi e soggettivi: serve un diritto azionabile in giudizio e l'azione violenta deve essere diretta verso la persona tenuta a soddisfare tale diritto; in mancanza si configura generalmente estorsione.
  • Il pagamento di somme o il saldo di fatture non elimina automaticamente la responsabilità per atti intimidatori posti in essere con lo scopo di evitare l'adempimento: la valutazione dell'intento e dell'idoneità intimidatoria è questione di merito.
  • La sussistenza di una causa di non punibilità o di attenuanti legate al risarcimento del danno richiede prova e valutazione che, se attengono alla congruità del risarcimento morale, sono tipicamente di merito e difficilmente riesaminabili in cassazione.
  • Ricorsi di cassazione che consistono principalmente in richieste di rivalutazione degli elementi probatori rischiano di essere dichiarati inammissibili e possono comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Nelle controversie che coinvolgono minacce con arma è cruciale dimostrare non solo la presenza materiale dell'arma ma anche la capacità intimidatoria e l'intento dell'agente; più dichiarazioni convergenti su questi elementi rafforzano la posizione accusatoria.

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