Cassazione Penale, Sentenza n. 41440/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per tentata estorsione aggravata dall'uso di arma e il porto in pubblico di una pistola Walther e di un coltello. I motivi articolati in cassazione contestavano: (1) la valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa Giovanni De Lucia e del suo dipendente Trapani, evidenziando presunte contraddizioni sulle frasi minacciose (es. la frase "io appartengo a gente di mezzo alla strada" e l'esposizione dell'arma) e sui dettagli degli episodi del 18-20 ottobre 2023; (2) la qualificazione giuridica della condotta come estorsione (artt. 56, 629 c.p.), deducendo invece esercizio arbitrario delle proprie ragioni e produzione di documentazione (messaggi WhatsApp, prove di pagamenti) a dimostrazione della volontà di saldare i debiti; (3) la mancata valutazione della possibile causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. se ricondotta a esercizio arbitrario delle proprie ragioni; (4) la mancata concessione dell'attenuante per avere risarcito il danno (art. 62, n. 6 c.p.), con la deduzione che i pagamenti effettuati avrebbero superato il credito residuo e dunque coperto anche il danno morale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della valutazione delle prove e della credibilità, la Corte ha ritenuto che la rivalutazione degli elementi probatori costituisse un sindacato di merito non consentito in Cassazione: la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e aderente alle emergenze processuali la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di De Lucia e Trapani, ritenendole convergenti sul nucleo essenziale dell'episodio (mostra dell'arma e minaccia, con frase riportata come "vi uccido"). Quanto alla riclassificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Cassazione ha condiviso che manca il presupposto del diritto azionabile in giudizio e l'elemento soggettivo che distinguerebbe tale fattispecie dall'estorsione; pertanto la qualificazione come estorsione resta corretta. Sulla questione del risarcimento e dell'attenuante per pagamento, la Corte ha ritenuto che la congruità della somma rispetto al danno morale sia questione di merito che la Cassazione non può riesaminare. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiamato nel contesto della qualificazione della condotta come estorsione: la Corte non ha accolto la tesi difensiva che invocava norme sul reato consumato/in tentativo, ritenendo la configurazione di tentata estorsione coerente con la ricostruzione dei fatti.
art. 629 cod. pen.
Norma che punisce l'estorsione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato (minaccia, mezzo intimidatorio consistente nell'arma, scopo di ottenere l'ingiusto profitto consistito nell'ottenere la fornitura a credito o l'omissione del pagamento).
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza relativa alla qualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di applicare la fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ha spiegato i presupposti per il ricorso a tale norma.
art. 393 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in rapporto alla diversa tipizzazione della condotta; la Corte ha escluso che sussistano i requisiti per ricondurre il fatto a esercizio arbitrario delle proprie ragioni disciplinato da tale norma.
art. 62, n. 6 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti (risarcimento del danno). La Corte territoriale aveva negato l'attenuante ritenendo che la somma versata non fosse congrua a ristorare il danno morale; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione sia sindacabile solo in via limitata e non superabile per via di cassazione quando si tratti di apprezzamenti di merito.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile causa di non punibilità nel caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la condotta è stata ritenuta estorsiva e mancava il presupposto del diritto azionabile in giudizio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre la sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il criterio distintivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: è decisivo l'elemento soggettivo e la sussistenza di un diritto azionabile in giudizio, che qui risultava assente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può riformulare la valutazione di merito sulla credibilità delle fonti di prova: i vizi dedotti che comportano una mera rivalutazione delle prove sono inammissibili.
- Contraddizioni parziali tra dichiarazioni della persona offesa e di altri testi non sono automaticamente decisive: se il nucleo essenziale dei fatti è confermato da più dichiaranti la Corte d'appello può ritenere la versione attendibile.
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si basa su criteri oggettivi e soggettivi: serve un diritto azionabile in giudizio e l'azione violenta deve essere diretta verso la persona tenuta a soddisfare tale diritto; in mancanza si configura generalmente estorsione.
- Il pagamento di somme o il saldo di fatture non elimina automaticamente la responsabilità per atti intimidatori posti in essere con lo scopo di evitare l'adempimento: la valutazione dell'intento e dell'idoneità intimidatoria è questione di merito.
- La sussistenza di una causa di non punibilità o di attenuanti legate al risarcimento del danno richiede prova e valutazione che, se attengono alla congruità del risarcimento morale, sono tipicamente di merito e difficilmente riesaminabili in cassazione.
- Ricorsi di cassazione che consistono principalmente in richieste di rivalutazione degli elementi probatori rischiano di essere dichiarati inammissibili e possono comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Nelle controversie che coinvolgono minacce con arma è cruciale dimostrare non solo la presenza materiale dell'arma ma anche la capacità intimidatoria e l'intento dell'agente; più dichiarazioni convergenti su questi elementi rafforzano la posizione accusatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41174/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41175/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41176/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41177/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41178/2025 del 23/12/2025
- Sentenza penale · 23 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41179/2025 del 23/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →