Cassazione Civile, Sentenza n. 129/2020 del 08/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorrente aveva agito contro la banca e il debitore garantito per ottenere l’accertamento della falsità del modulo prestampato di fideiussione da lui sottoscritto, oppure l’inesistenza o la nullità della garanzia, nonché il risarcimento dei danni che assumeva derivati dall’abusivo riempimento del foglio in bianco e dalla segnalazione alla Centrale Rischi. In via subordinata chiedeva la liberazione dalla fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c. Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 13 aprile 2018, aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: (1) violazione dell’art. 1938 c.c., sostenendo che la garanzia fosse inesistente o nulla perché, al momento della sottoscrizione, mancavano l’indicazione dell’importo e del soggetto garantito; (2) violazione dell’art. 222 c.p.c., per la mancata attivazione del procedimento di istruzione della querela di falso; (3) violazione degli artt. 214 e 215 c.p.c. e 2702 e 2719 c.c., contestando la valutazione sul mancato disconoscimento della firma sulla ricevuta e della conformità della copia della fideiussione all’originale; (4) violazione degli artt. 1334 e 1333 c.c. e dell’art. 117 TUB, deducendo che la garanzia prevedesse obblighi anche a carico della banca e dovesse essere sottoscritta da entrambe le parti; (5) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento agli obblighi della banca e alla validità del contratto, anche ai sensi degli artt. 1325 e 1326 c.c. e dell’art. 117 TUB; (6) nullità della sentenza per mancata motivazione sul rigetto delle prove testimoniali; (7) omesso esame dei fatti che i capitoli di prova non ammessi avrebbero dimostrato; (8) omesso esame di una dichiarazione scritta prodotta in giudizio. La Corte d’appello aveva ritenuto generica e non rituale la querela di falso, non adeguatamente disconosciute le sottoscrizioni e la conformità documentale, inverosimile la tesi della sottoscrizione di un modulo in bianco senza accordo di riempimento e generica e priva di prova la domanda di liberazione ex art. 1956 c.c.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione d’appello: la Corte territoriale non aveva accertato che il modulo fosse privo delle indicazioni al momento della sottoscrizione, ma aveva ritenuto inverosimile la deduzione di un riempimento senza accordo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la ragione per cui la querela di falso era stata ritenuta inammissibile, ossia la genericità delle circostanze dedotte. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., per mancata indicazione completa degli atti e documenti idonei a provare i disconoscimenti rituali invocati. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili ai sensi della stessa disposizione, perché il ricorrente non aveva specificato analiticamente la natura e l’entità degli obblighi che la banca avrebbe assunto né la loro rilevanza per escludere il carattere unilaterale della fideiussione. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo sono stati rigettati nel merito: il ricorrente non aveva dimostrato, secondo un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che l’ammissione delle prove testimoniali o l’esame della dichiarazione documentale avrebbero condotto a una decisione diversa; inoltre, il giudice di merito non è tenuto a motivare espressamente il mancato ingresso di prove la cui inconcludenza emerga implicitamente dalla motivazione complessiva. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare alla controricorrente le spese di cassazione, liquidate in euro 6.000, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre attestato il presupposto processuale per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, n. 4, c.p.c.
l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare e criticare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non si confronta con le ragioni della decisione è un “non motivo” ed è inammissibile.
art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione
Chi deduce in cassazione una violazione di legge deve allegare in modo specifico gli elementi fattuali e processuali che rendono applicabile la norma invocata, indicando gli atti e i documenti pertinenti e il loro contenuto; il mero richiamo agli atti o la riproduzione parziale di estratti non è sufficiente.
art. 222 c.p.c.
i giudici del merito abbiano espressamente sottolineato l’inammissibilità della querela di falso proposta dal M., non avendo quest’ultimo provveduto ritualmente alla relativa proposizione, essendosi limitato a un’esposizione solo generica delle circostanze di fatto poste a suo fondamento.
Nel caso deciso, la mancata attivazione degli adempimenti per l’istruzione della querela di falso era conseguenza della sua inammissibilità, derivante dalla formulazione generica delle circostanze poste a fondamento.
art. 214 c.p.c.
non risultando contrastate le affermazioni di entrambi i giudici del merito là dove hanno espressamente sottolineato come le formule e le dichiarazioni rese dal M. in sede processuale non fossero valse a integrare gli estremi di un valido e rituale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla ricevuta del documento di fideiussione (oltre che di quella apposta a quest’ultimo)
La contestazione della sottoscrizione deve risultare formulata in modo valido e rituale; il ricorrente che ne deduce l’avvenuto disconoscimento deve indicare gli atti processuali che ne attestano il contenuto e la ritualità.
art. 215 c.p.c.
non risultando contrastate le affermazioni di entrambi i giudici del merito là dove hanno espressamente sottolineato come le formule e le dichiarazioni rese dal M. in sede processuale non fossero valse a integrare gli estremi di un valido e rituale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla ricevuta del documento di fideiussione (oltre che di quella apposta a quest’ultimo), nonchè di un valido e rituale disconoscimento della conformità del documento di fideiussione prodotto in giudizio all’originale (asseritamente in bianco).
La contestazione della conformità della copia all’originale deve essere rituale; chi la invoca in sede di legittimità deve allegare puntualmente gli atti da cui risulterebbe che la contestazione è stata proposta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove.
La censura per omesso esame o mancata ammissione di prove richiede che il ricorrente dimostri la decisività dei mezzi istruttori, ossia che la loro assunzione avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa; il giudice di merito non deve motivare separatamente il rigetto se l’inconcludenza emerge dalla motivazione complessiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1938 c.c.
Nella specie, la corte territoriale, lungi dall’affermare che il documento sottoscritto dal M., al momento della sua sottoscrizione, fosse privo dell’indicazione dell’importo e del soggetto garantito, ha viceversa evidenziato l’ovvia e necessaria destinazione delle (eventuali) parti in bianco del documento di fideiussione ad essere integrate con l’indicazione del soggetto e dell’importo massimo garantito
La Corte non ha deciso nel merito la validità della garanzia rispetto all’art. 1938 c.c.; ha rilevato che il motivo muoveva da una premessa fattuale non accertata dalla sentenza impugnata e non si confrontava con la sua effettiva motivazione.
art. 1956 c.c.
Quanto, infine, alla domanda di liberazione del garante ex art. 1956 c.c., la corte territoriale ha confermato la genericità della proposizione di detta domanda e, in ogni caso, l’assoluta mancanza di prove a suo fondamento.
La domanda di liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c. deve essere specificamente proposta e provata; la decisione impugnata ne ha confermato il rigetto per genericità e assenza di prova.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e indicare in modo specifico perché le ragioni poste a fondamento della decisione sarebbero errate; una censura basata su una premessa fattuale diversa da quella accertata o che trascura la motivazione è inammissibile.
- Chi denuncia in cassazione una violazione di legge facendo riferimento a risultanze processuali deve indicare in modo completo gli atti e i documenti pertinenti, il loro contenuto e la sede in cui sono stati prodotti; non è sufficiente un richiamo generico o una riproduzione parziale di estratti.
- La contestazione della sottoscrizione di una scrittura o della conformità della copia all’originale deve essere rituale; chi sostiene che il disconoscimento sia stato validamente effettuato deve allegare gli atti processuali che ne consentano la verifica in sede di legittimità.
- La mancata ammissione di prove può essere censurata in cassazione solo se il ricorrente dimostra che, se assunte, esse avrebbero condotto con certezza e non soltanto con probabilità a una decisione diversa. Il giudice di merito non è tenuto a una motivazione espressa e separata sul rigetto quando l’inconcludenza delle prove risulti dalla motivazione complessiva.
- La querela di falso non impone l’avvio della relativa istruzione quando sia stata proposta in modo inammissibile per la genericità delle circostanze addotte a suo fondamento.
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