Sentenza del 19/01/2015 n. 277 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROVVEDIMENTI DECISORI - Carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio - Richiesta di cessazione materia del contendere - Accettazione dell'altra parte - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha manifestato carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La decisione distingue però tra cessazione della materia del contendere, che richiede l'integrale venir meno dell'oggetto della pretesa, e rinuncia al ricorso, che trova il proprio presupposto nella sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia è efficace solo se accettata dalle parti costituite, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
La decisione
La mera carenza di interesse alla prosecuzione non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere. Quest'ultima può essere dichiarata soltanto quando l'oggetto della pretesa sia integralmente venuto meno. In assenza di tale presupposto, la dichiarazione deve essere qualificata come rinuncia al ricorso, la cui efficacia è subordinata all'accettazione della parte costituita. Il testo non specifica se l'accettazione sia intervenuta né indica il dispositivo conclusivo concreto.
Norme richiamate
Art. 44, comma 3, del d.lgs. 546/1992
La rinuncia al ricorso deve essere accettata dalle parti costituite.
La rinuncia fondata sulla carenza di interesse alla prosecuzione produce effetti processuali solo quando sia accettata dalle parti costituite; non è sufficiente la dichiarazione unilaterale del ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa sia integralmente soddisfatta o comunque che l'oggetto della controversia sia completamente venuto meno; una sopravvenienza solo parziale non è sufficiente.
- La carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio conduce normalmente alla rinuncia al ricorso, non automaticamente alla cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario la rinuncia al ricorso deve essere accettata dalle parti costituite per essere efficace, secondo l'art. 44, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
- Quando si chiede la definizione del giudizio, è essenziale indicare e documentare l'evento sopravvenuto che avrebbe eliminato integralmente la pretesa; in caso contrario, il giudice può qualificare l'atto come rinuncia e verificarne l'accettazione.
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