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Sentenza

Sentenza n. 16183/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento - del provvedimento del Ministero della difesa n. M_D -OMISSIS-REG2025 -OMISSIS-di protocollo del 28 gennaio 2025, con il quale è stata decretata la decadenza del ricorrente dalla ferma prefissata iniziale contratta nell’Esercito italiano; - della determinazione M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-20-01-2023 del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare con la quale è stato bandito il concorso 2023 per il reclutamento nell’Esercito di 6.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), ripartiti in tre blocchi di incorporamento, nella parte in cui, all’art. 2, comma 1, lettera d), preclude la partecipazione al concorso a coloro che siano «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi»; - di tutti gli eventuali atti presupposti, consequenziali e connessi, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente, e per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui impone, tra i «requisiti generali per il reclutamento», quello di non essere «in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi», volendosi ritenere la decadenza dell’imputato disposta ai sensi della seconda parte dell’art. 2, comma 1, lettera d), del bando di concorso impugnato.

Giustizia amministrativa202504851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di decadenza dalla ferma prefissata iniziale nell’Esercito, nonché la clausola del bando di reclutamento VFI 2023 che precludeva la partecipazione a chi fosse imputato per delitti non colposi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva superato il concorso per 6.500 VFI indetto il 20 gennaio 2023 ed era stato ammesso alla ferma dal 19 luglio 2023. Il Ministero ne ha decretato la decadenza perché risultava destinatario di un decreto penale di condanna emesso il 5 novembre 2021 per lesioni personali e minaccia, con multa di 10.000 euro, notificatogli solo nel luglio 2024. Il ricorrente aveva tempestivamente proposto opposizione e, con sentenza del Tribunale di Taranto del 3 dicembre 2024, il giudice penale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta remissione della querela e conseguente estinzione dei reati, senza accertare nel merito i fatti. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, contestando l’incertezza circa il fatto che la decadenza fosse fondata sulla condanna o sul pregresso status di imputato; ha inoltre sostenuto che, concluso il procedimento penale senza condanna, non sussistesse più un motivo ostativo, invocando la presunzione di non colpevolezza. Ha chiesto anche la rimessione alla Corte costituzionale della questione relativa all’art. 635, comma 1, lett. g-bis), c.o.m., in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 2, Cost. Il Ministero ha opposto il carattere vincolato della decadenza e l’equiparazione, ai fini del requisito, tra sentenza e decreto penale di condanna.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento ai fini della definitiva riammissione del ricorrente alla ferma. Ha ritenuto che, al momento della partecipazione al concorso, la posizione del ricorrente fosse assimilabile a quella dell’imputato, poiché il decreto penale era stato tempestivamente opposto e il procedimento si era poi concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati a seguito di remissione della querela. La decadenza poteva essere inizialmente adottata in applicazione vincolata della disciplina sui requisiti di reclutamento, ma il successivo esito favorevole del procedimento penale ha fatto venir meno retroattivamente il motivo ostativo. La disposizione va letta in modo costituzionalmente orientato: la finalità di tutela della selezione del personale militare si esaurisce quando, per l’esito favorevole del procedimento, il rischio che giustificava l’esclusione non può più concretizzarsi. Il TAR ha quindi giudicato irragionevole e ingiusta la permanenza della decadenza, estendendo alla ferma iniziale il principio di riammissione previsto dall’art. 2198-ter, comma 12, c.o.m. per altra procedura, anche in caso di non doversi procedere per remissione della querela. Non ha disposto la rimessione della questione di costituzionalità richiesta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 635, comma 1, lett. g) e g-bis), d.lgs. 66/2010

    In altri termini, la disposizione in virtù della quale è stato adottato il provvedimento impugnato per mancanza del requisito de quo necessita di una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui, venuta meno l’imputazione a carico del militare, nessun dubbio può essere sollevato circa la sua moralità, giacché l’inizio di un procedimento penale non consente di emettere a tal proposito un giudizio definitivo; per contro, una sua rigida applicazione condurrebbe ad esiti sostanzialmente ingiusti, oltre ad essere irragionevole ed illogica in considerazione della ratio che la giustifica, risolvendosi in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa.

    Il requisito ostativo relativo all’imputazione o alla condanna deve essere applicato in modo costituzionalmente orientato: quando il procedimento penale si conclude favorevolmente per l’interessato, viene meno retroattivamente il motivo ostativo e non può permanere la decadenza dalla ferma.

  • art. 2198-ter, comma 12, d.lgs. 66/2010

    Infatti, sebbene l’istituto della riammissione in servizio, per effetto di intervenuta assoluzione, di cui all’articolo 2198 ter, comma 12, c.o.m., sia previsto testualmente per i soli militari esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente (mentre nella specie si è al cospetto di una selezione per ferma annuale), tale meccanismo di protezione del militare assolto nel merito (fattispecie alla quale è assimilabile in virtù di interpretazione estensiva quella del militare nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per remissione della querela) è da ritenere applicabile anche al di fuori di tale ristretto ambito, in quanto costituisce espressione “(...) di principi di più ampia e generale applicazione afferenti alla proporzionalità, alla ragionevolezza e alla giustizia sostanziale dell’azione amministrativa che impongono di attribuire il giusto peso e l’adeguata considerazione all’interesse leso del militare, quando ciò non si ponga in contrasto con preminenti ragione di interesse pubblico (...)”

    Il meccanismo di riammissione previsto per i militari esclusi dall’immissione nei ruoli del servizio permanente può essere esteso, in base ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche al militare in ferma iniziale il cui procedimento penale si sia concluso con non doversi procedere per remissione della querela.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    “(...)...se il suddetto requisito è una modalità di protezione dal predetto rischio, allora esso esaurisce il proprio scopo quando il rischio non possa più avverarsi in concreto, a seguito dell’esito processuale favorevole all’imputato, di guisa che non può vanificarsi il principio della presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, della Costituzione, tramutandolo in una presunzione di colpevolezza in grado d’incidere definitivamente sull’accesso alla carriera militare”)

    La presunzione di non colpevolezza impedisce che una misura ostativa fondata sulla pendenza o sull’esito non definitivo di un procedimento penale si trasformi, dopo la conclusione favorevole del procedimento, in una definitiva presunzione di colpevolezza con effetti sull’accesso o sulla permanenza nella carriera militare.

Massime di principio

  • Quando la decadenza dalla ferma militare sia stata disposta in ragione di un procedimento penale pendente o di un decreto penale tempestivamente opposto, la successiva conclusione favorevole del procedimento può far venir meno retroattivamente il motivo ostativo e rendere illegittima la persistente decadenza.
  • La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente alla remissione della querela, pur senza un accertamento assolutorio nel merito, può essere assimilata, ai fini della riammissione del militare, all’esito favorevole che rimuove il rischio posto a fondamento del requisito ostativo.
  • La previsione che esclude dal reclutamento o determina la decadenza per la pendenza di imputazioni va interpretata alla luce della presunzione di non colpevolezza e della funzione preventiva del requisito: tale funzione cessa quando l’esito del procedimento penale esclude che il rischio possa concretizzarsi.
  • Il meccanismo di riammissione previsto dal codice dell’ordinamento militare per una specifica procedura di accesso ai ruoli può essere esteso, in via interpretativa, ad altre procedure di ferma quando ciò sia necessario per rispettare proporzionalità, ragionevolezza e giustizia sostanziale, senza pregiudizio di prevalenti ragioni di interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

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