Ordinanza n. 1302/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione in data 19/01/2026, notificato in data 09/04/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Napoli che ha respinto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era collegato alle criticità relative al rapporto di lavoro originario, in particolare alla sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro indicato nel procedimento, nonché al significativo intervallo temporale tra il rilascio del nulla osta, l’ingresso in Italia e l’adozione del provvedimento. Il ricorrente ha dedotto e documentato, nelle more, il reperimento di una nuova opportunità lavorativa, l’avvio di un’attività lavorativa duratura e la percezione di redditi ritenuti idonei alla permanenza sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, gli estremi della tutela richiesta. Il giudice ha valorizzato come abnorme il lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta, l’ingresso in Italia e l’adozione del diniego; ha ritenuto apparentemente superate le criticità relative al rapporto di lavoro originario grazie al reperimento di un nuovo impiego; ha considerato rilevanti l’inizio di una nuova e duratura attività lavorativa, documentato anche dall’estratto contributivo INPS, e la percezione di redditi idonei alla permanenza in Italia e potenzialmente utili al rilascio di un titolo di soggiorno. L’ordinanza non definisce il merito, rinviato all’udienza pubblica del 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento processuale della domanda e della concessione della tutela cautelare incidentale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa al diniego di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il giudice può valorizzare, ai fini del fumus, il reperimento nelle more di una nuova opportunità lavorativa e l’effettivo avvio di un’attività lavorativa documentata, anche mediante evidenze contributive.
- La sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro originariamente indicato non preclude necessariamente la tutela cautelare quando il richiedente dimostri di avere instaurato un nuovo rapporto lavorativo e di percepire redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale.
- Nella valutazione cautelare del diniego di soggiorno rileva anche l’eventuale abnorme durata dell’intervallo tra il rilascio del nulla osta, l’ingresso dello straniero in Italia e l’adozione del provvedimento negativo, in rapporto alla situazione lavorativa concretamente maturata nel frattempo.
Come è indicizzato
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