Cassazione Penale, Sentenza n. 3036/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 21/01/2022 che aveva respinto il reclamo del Ministero contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Milano (12/03/2021) che autorizzava il detenuto a svolgere colloqui con cadenze temporali "regolari" ma non "rigidamente prefissate". Il Ministero deduceva erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater ord. pen., sostenendo che la previsione di "intervalli di tempo regolari" impone una cadenza di circa 30 giorni come indicato nella circolare DAP del 2/10/2017, per evitare l'accorpamento dei colloqui (es. ultimo giorno del mese + primo giorno del mese successivo). Il ricorso richiamava inoltre l'orientamento di Sez. I n. 23945/2020.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura del Ministero, osservando che la decisione del Magistrato di Sorveglianza non autorizzava i colloqui "in sequenza" (accorpamento) ma consentiva una ragionevole elasticità nella cadenza per esigenze logistiche, nel rispetto della normativa primaria. La Corte ha ribadito che il divieto di colloqui sequenziali rimane pienamente valido, ma che la prescrizione di regolarità non esclude una minima flessibilità compatibile con la norma. Non sono state disposte statuizioni sulle spese data la natura pubblica dell'organo proponente. Rigetta il ricorso (decisione del 27 settembre).
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario, comma 2-quater
La locuzione "intervalli di tempo regolari" va interpretata garantendo la regolarità della cadenza dei colloqui ma ammettendo una minima flessibilità per esigenze logistiche, fermo restando il divieto di accorpamento sequenziale dei colloqui.
Circolare DAP 2 ottobre 2017
Indica, di regola, una distanza di circa 30 giorni tra un colloquio e l'altro come criterio operativo per evitare accorpamenti; tuttavia tale circolare ha natura di linea guida e non impone una rigidità assoluta se esigenze concrete e proporzionate giustificano una lieve elasticità.
Cass. Sez. I n. 23945 del 26.6.2020 (rv 279526)
Precedente giurisprudenziale che ha condannato la pratica dei colloqui "in sequenza" (accorpamento) e ha affermato la necessità di contemperare la distanza temporale dei colloqui con una minima flessibilità. La sentenza impugnata non si pone in contrasto con tale principio.
Massime di principio
- La prescrizione di "intervalli di tempo regolari" non equivale a una cadenza rigidamente fissa: è ammessa una ragionevole elasticità per esigenze logistiche purché non si realizzi un "accorpamento" sequenziale dei colloqui.
- Le circolari amministrative (es. DAP 2/10/2017) forniscono indicazioni operative utili (circa 30 giorni) ma non possono essere interpretate in modo da soffocare il diritto del detenuto senza giustificazioni di sicurezza proporzionate.
- È vietato autorizzare colloqui "in sequenza" (es. ultimo giorno di un mese e primo giorno del successivo) perché ciò costituisce un accorpamento vietato dal legislatore; ogni deroga deve essere attentamente motivata.
- In caso di contrasto fra esigenze di sicurezza pubblica e diritto del detenuto, il bilanciamento va effettuato in modo proporzionato: la sicurezza può giustificare restrizioni, ma non compressioni non necessarie del diritto ai colloqui.
- Le decisioni giudiziali che concedono flessibilità logistica sono compatibili con l'orientamento della Corte di cassazione se non autorizzano pratiche di accorpamento sequenziale.
- Le impugnazioni promosse da autorità pubbliche possono essere rigettate senza statuizioni sulle spese; tuttavia ogni ricorso deve fondarsi su una concreta violazione della norma primaria o su una significativa errata interpretazione del precedente giurisprudenziale.
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