Cassazione Penale, Ordinanza n. 08442/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché rivolto contro un provvedimento interinale del magistrato di sorveglianza, ritenuto non impugnabile autonomamente con ricorso per cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza del giudice di sorveglianza relativa alla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-quater, ord. pen. La censura, per come emerge dal testo, riguardava la decisione resa in sede di sorveglianza; tuttavia la Corte non entra nel merito della richiesta, perché ritiene il ricorso inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione. La doglianza viene quindi superata sul rilievo processuale della non ricorribilità immediata del provvedimento interinale adottato dal magistrato di sorveglianza, essendo ricorribile solo il successivo provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-quater, ord. pen.
il provvedimento del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ha natura interinale.
art. 684, comma 2, c.p.p.
richiamato in via analogica per sostenere che un provvedimento interinale sul differimento dell'esecuzione della pena non è immediatamente impugnabile.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 47-ter ord. pen.
disciplina la detenzione domiciliare, qui nella forma di applicazione provvisoria richiesta dal condannato.
Massime di principio
- Il provvedimento interinale del magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione è proponibile solo avverso il provvedimento definitivo del tribunale di sorveglianza che disponga o neghi la misura alternativa richiesta.
- L'inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.
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