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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10074/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda espropriativa relativa a un’area inserita in un PEEP nel territorio comunale, sulla quale nel tempo erano intervenute più procedure e occupazioni per la realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria. Dopo una diffida dei proprietari e un giudizio amministrativo sul silenzio, il Comune ha avviato e poi definito un procedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, con deliberazione consiliare n. 100/2022, che qualificava l’atto come acquisizione sanante di una porzione dell’area, quantificava gli indennizzi e richiamava anche il riconoscimento di debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L. La Corte d’appello ha però dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli aventi diritto contro tale ordinanza, ritenendo che la delibera non fosse il vero provvedimento ex art. 42-bis ma un atto meramente propedeutico e che mancasse quindi la condizione dell’azione. I ricorrenti hanno dedotto nullità e violazione di legge, sostenendo che la delibera consiliare fosse invece il provvedimento conclusivo di acquisizione sanante, adottato dall’organo competente, e che i richiami all’art. 194 T.U.E.L. riguardassero solo il riconoscimento del debito per gli oneri e le spese legali, non la natura del provvedimento ablatorio. Hanno inoltre lamentato l’elusione del giudicato amministrativo e la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo. Ha cassato l’ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di determinazione dell’indennizzo prendendo atto che la deliberazione consiliare n. 100/2022 integra il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La Corte ha affermato che il ricorso andava rivolto contro tale delibera, poiché il consiglio comunale è l’organo competente ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000. Ha inoltre chiarito che la successiva notifica, il deposito delle somme e la trascrizione sono adempimenti esecutivi successivi e non condizionano l’esistenza del provvedimento. Il giudizio è quindi proseguito davanti al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    Il provvedimento di acquisizione sanante conclude il procedimento ablatorio, determina il trasferimento della proprietà e costituisce condizione dell’azione per la domanda di determinazione dell’indennizzo; requisiti essenziali sono la motivazione, la disposizione di acquisizione e la liquidazione dell’indennizzo.

  • art. 194 d.lgs. n. 267/2000

    Il richiamo ai debiti fuori bilancio non muta la natura della delibera quando essa contiene anche e soprattutto la formale acquisizione del bene ex art. 42-bis; i riferimenti all’art. 194 possono riguardare solo gli oneri accessori e le spese legali.

  • art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000

    La competenza ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante spetta al consiglio comunale, perché l’atto rientra tra gli acquisti e alienazioni immobiliari attribuiti all’organo consiliare.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità del provvedimento impugnato e del procedimento per erronea esclusione della condizione dell’azione.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato solo come precedente giudizio amministrativo contro il silenzio dell’amministrazione.

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la nullità della delibera per asserita elusione del giudicato.

  • artt. 91 ss. c.p.c.

    Richiamati in relazione alla statuizione sulle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione o di determinazione dell’indennizzo collegato all’acquisizione sanante, la sussistenza del provvedimento ex art. 42-bis è una condizione dell’azione e il giudice deve verificare direttamente se esso esista e sia idoneo a perfezionare la fattispecie.
  • La delibera del consiglio comunale può integrare il provvedimento di acquisizione sanante quando contenga la formale decisione di acquisire il bene, la motivazione sull’interesse pubblico e la liquidazione degli indennizzi; non è decisivo che vi siano anche richiami al riconoscimento di debiti fuori bilancio per spese o oneri accessori.
  • La competenza ad adottare l’acquisizione sanante appartiene al consiglio comunale, essendo assimilabile agli atti di acquisto immobiliare riservati all’organo consiliare; un eventuale atto diverso per incompetenza non è automaticamente nullo per difetto assoluto di attribuzione se il potere spetta comunque all’ente.
  • Gli adempimenti di notifica, deposito delle somme e trascrizione sono fasi esecutive successive all’adozione del provvedimento e non ne escludono la natura di atto conclusivo del procedimento.
  • Quando si deduce in cassazione un vizio che riguarda la nullità del procedimento o dell’atto introduttivo, la Corte può accedere direttamente agli atti per verificare il fatto processuale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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