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Sentenza

Sentenza del 18/03/2019 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Successione ereditaria - Subentro dell'erede - Situazioni pendenti - Ignoranza - Non opponibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di euro 80.455,57 relativa all'anno d'imposta 1983, comprendente imposta di registro, INVIM, sanzioni, interessi e diritti di notifica, emessa dopo la definizione di un lungo contenzioso sull'accertamento del maggior valore di un terreno edificabile venduto dal de cuius. I coeredi avevano contestato prescrizione e decadenza, l'indeterminatezza degli interessi, l'illegittimità dell'aggio e l'insussistenza del presupposto impositivo. L'Agenzia sosteneva invece che la cartella fosse adeguatamente motivata e tempestiva. La questione centrale ha riguardato anche l'effetto dell'accettazione dell'eredità: l'erede subentra senza soluzione di continuità nei rapporti patrimoniali del defunto e non può opporre l'ignoranza delle situazioni pendenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respinto l'appello incidentale dei contribuenti, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto insussistente la contraddizione tra motivazione e dispositivo della decisione impugnata, ha escluso che la cartella fosse priva di motivazione sugli interessi e ha ritenuto non dovuto l'annullamento integrale dell'atto per eventuali vizi riferibili a singole componenti della pretesa. La cartella indicava infatti il titolo della riscossione, il riferimento alla sentenza e agli atti precedenti, nonché gli importi e i criteri di calcolo degli interessi. La prescrizione non era maturata perché la pendenza del contenzioso aveva interrotto il termine, che era ricominciato dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese dei due gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997

    l'obbligazione della sanzione non si trasmette agli eredi

    Il principio esclude, in via generale, la trasmissione agli eredi dell'obbligazione relativa alle sanzioni tributarie. Tuttavia, nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse deciso la questione oltre i limiti della domanda, poiché i contribuenti non avevano dedotto tale motivo nel ricorso introduttivo.

  • Art. 2943 del Codice civile

    La pendenza del contenzioso determina l'interruzione dello scorrere del periodo di prescrizione

    Quando la pretesa tributaria è oggetto di giudizio, il termine di prescrizione viene interrotto e ricomincia a decorrere ex novo dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    Gli atti tributari devono consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La motivazione può risultare adeguata anche mediante il riferimento ad atti precedenti conosciuti dal contribuente, purché siano individuabili e consentano un'effettiva difesa.

  • Art. 3 della legge n. 241/1990

    Impone l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi. Nel caso concreto, la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata perché richiamava la sentenza definitiva, l'avviso di accertamento e di liquidazione, gli importi e i criteri applicati per gli interessi.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    Consente la compensazione delle spese processuali in presenza di eccezionali ragioni, individuate nella complessità fattuale e giuridica della controversia e nella sua lunga durata.

  • Art. 1 del D.L. n. 193/2016

    La norma è richiamata per confermare la continuità processuale e la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata agli enti del Gruppo Equitalia.

Massime di principio

  • L'accettazione dell'eredità comporta il subentro dell'erede nei rapporti patrimoniali attivi e passivi del defunto, comprese le obbligazioni tributarie già definite o ancora oggetto di contenzioso; l'ignoranza dell'erede non è normalmente opponibile all'amministrazione.
  • La pendenza di un giudizio sulla pretesa tributaria impedisce, in linea generale, che maturi la prescrizione durante il processo; il termine ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione.
  • Una cartella di pagamento è adeguatamente motivata quando consente di ricostruire il titolo della pretesa mediante il richiamo a precedenti atti o sentenze conosciuti dal contribuente e indica gli importi e i criteri essenziali di calcolo.
  • Un eventuale vizio relativo a una componente della pretesa, come gli interessi, non comporta necessariamente l'annullamento integrale della cartella se le singole componenti sono autonomamente individuabili e verificabili.
  • Il giudice tributario non può riconoscere d'ufficio una causa di annullamento fondata su un motivo non dedotto dal contribuente nel ricorso introduttivo, salvo i casi in cui la legge preveda specifiche rilevabilità d'ufficio.
  • La mancata trasmissione agli eredi delle sanzioni tributarie non implica automaticamente l'eliminazione delle imposte e degli interessi, che seguono una disciplina distinta e possono gravare sull'eredità.

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