Sentenza n. 7437/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta) n. 18167/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 18167/2025, che aveva dichiarato improcedibile la domanda contro il diniego di accesso alla registrazione audio della riunione del Consiglio AGCom del 7 giugno 2022 e respinto l’impugnazione del verbale del 15 giugno 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (componente AGCom)
Prevale il privato
La controversia
La componente del Consiglio AGCom aveva impugnato in primo grado il diniego di accesso alla registrazione audio della riunione del 7 giugno 2022, il verbale della riunione del 15 giugno 2022 nella parte in cui approvava il precedente verbale senza recepire le rettifiche e integrazioni richieste, nonché la delibera AGCom n. 436/06/Cons nella parte in cui escludeva che il supporto magnetico delle registrazioni fosse un documento ai sensi della l. 241/1990. Dopo il deposito, da parte dell’Autorità, del verbale attestante la distruzione delle registrazioni, effettuato il 19 settembre 2025 oltre il termine di 40 giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., l’interessata aveva chiesto un rinvio per poter controdedurre e valutare motivi aggiunti e domande risarcitorie. Il TAR aveva negato il rinvio, dichiarato improcedibile la domanda di accesso per sopravvenuto difetto di interesse e respinto la domanda relativa al verbale. In appello sono stati dedotti: violazione delle regole sul deposito documentale e dei principi di difesa e contraddittorio; erronea declaratoria di improcedibilità, poiché permaneva l’interesse all’accertamento del diniego anche a fini risarcitori; violazione del contraddittorio processuale; erroneità della decisione sul verbale del 15 giugno 2022 e riproposizione dei motivi di illegittimità non esaminati in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto i primi due motivi. Il deposito del verbale di distruzione era tardivo rispetto ai termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; di fronte alla richiesta espressa della ricorrente, il TAR avrebbe dovuto concedere un congruo rinvio per tutelare difesa e contraddittorio, tanto più in ragione della rilevanza del documento. Non poteva negare il rinvio anticipando valutazioni sulla non impugnabilità dell’attività materiale attestata o sulla possibilità di agire separatamente: così facendo si era sostituito alla strategia difensiva della parte e aveva valutato l’ammissibilità di domande non ancora proposte. Era inoltre erronea l’improcedibilità integrale della domanda contro il diniego: benché la distruzione impedisse ormai di ordinare l’esibizione, permaneva l’interesse a ottenere l’accertamento della legittimità del diniego ai fini risarcitori. Per tali ragioni, ravvisate la lesione del diritto di difesa e la nullità della sentenza nella parte relativa all’improcedibilità, la sentenza è stata annullata con rinvio al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Gli ulteriori profili d’appello, compresa la censura sul verbale del 15 giugno 2022, non sono stati decisi nel merito in questa sede. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Conseguentemente, il deposito da parte dell’Autorità del verbale di distruzione delle registrazioni che la ricorrente aveva interesse ad acquisire è avvenuto oltre i termini previsti dall’art. 73, comma 1, c.p.a. (è stato depositato 20 giorni liberi prima dell’udienza di discussione, invece dei 40 giorni liberi previsti dalla citata disposizione)
Nel rito ordinario il deposito documentale deve rispettare il termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza; il deposito effettuato soltanto 20 giorni prima è tardivo e, se rilevante e contestato, impone di assicurare alla controparte un’effettiva possibilità di difesa.
art. 7 c.p.a.
In tal modo, infatti, l’organo giudicante si è inammissibilmente sostituito alla strategia difensiva della parte interessata, esprimendo anche un giudizio di inammissibilità di una domanda che avrebbe dovuto semmai seguire e non precedere la proposizione della stessa.
Il giudice non può anticipare valutazioni sull’ammissibilità di iniziative processuali non ancora proposte né sostituirsi alle scelte difensive della parte per negare un rinvio richiesto a fronte di un deposito tardivo.
art. 105, comma 1, c.p.a.
L’accoglimento dei primi due motivi di appello ha quale conseguenza l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., sia per lesione del diritto di difesa (mancata concessione del termine a difesa) sia per nullità della sentenza derivante dalla manifesta erroneità della dichiarazione di improcedibilità del ricorso avverso il diniego di accesso agli atti (v. sul punto da ultimo Cons. Stato, ad. pl., n. 16/2024 e n. 10/2025).
La lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata concessione di un termine a difesa e la nullità della sentenza per manifesta erroneità della declaratoria di improcedibilità giustificano l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Quando una parte deposita documenti oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. e il documento è rilevante per la controversia, il giudice, se la controparte lo richiede, deve accordare un congruo rinvio che consenta di esercitare effettivamente il diritto di difesa e il contraddittorio.
- Il giudice non può negare un rinvio richiesto a fronte di un deposito tardivo sostituendosi alla strategia difensiva della parte o anticipando il giudizio di ammissibilità di domande e impugnazioni non ancora proposte.
- La distruzione dei documenti richiesti in sede di accesso può rendere impossibile ordinare l’ostensione, ma non determina di per sé la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione sulla legittimità del diniego quando l’interessato abbia manifestato un interesse risarcitorio; in tal caso il giudice deve comunque esaminare la legittimità del diniego.
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