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Sentenza

Sentenza n. 255/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 142 del 26/06/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il bonus carta docente per cinque anni scolastici, oltre alle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza civile passata in giudicato, deducendo di averla notificata in forma esecutiva, di aver atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e di non aver ricevuto il bonus né tutte le somme dovute. Ha domandato l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto, richiamando la necessità di presentare nuovamente la richiesta attraverso le procedure telematiche indicate in avvisi pubblicati sui siti istituzionali e i doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore.

La decisione

Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in forza del giudicato civile e ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto non fondata la tesi ministeriale secondo cui la docente avrebbe dovuto ripresentare la domanda mediante la procedura telematica e attendere senza certezza sui tempi la definizione amministrativa della pratica: nessuna norma imponeva tali ulteriori adempimenti né sospendeva l'esecuzione del giudicato, e la pretesa di un'ulteriore attesa avrebbe ecceduto i limiti dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per corrispondere tutte le somme spettanti e ha nominato sin d'ora, per l'eventuale successiva inerzia, il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, con il compito di rilasciare la carta docente, accreditarvi gli importi e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Al commissario spetterà, se necessario, un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio per euro 800,00 oltre oneri e accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie a rendere effettiva la decisione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È stato richiamato quale disposizione relativa al termine da attendere prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a controversie esecutive analoghe.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza a un giudicato civile di condanna al pagamento di somme da parte di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento alla ripresentazione della domanda mediante una procedura amministrativa o telematica non prevista dal giudicato o da una specifica disposizione normativa.
  • I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non possono essere invocati per imporre un'attesa ulteriore, priva di tempi certi, quando l'amministrazione è già obbligata a dare esecuzione a un giudicato civile favorevole.
  • La nomina del commissario ad acta può comprendere il potere di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all'integrale esecuzione della condanna, compreso il rilascio del beneficio e l'accredito delle somme dovute.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere posto a carico dell'amministrazione rimasta inottemperante, previa verifica dell'effettivo espletamento dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PA

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