Sentenza n. 174/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento 1) dell'atto Prot. -OMISSIS- - del 2.03.2022 del Dirigente dell'Unità Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE - Unità Interventi Diretti Municipi 1-4 del Comune di -OMISSIS-, avente ad oggetto: “-OMISSIS- - Comunicazione a seguito di pec”, con la quale il Dirigente dell'Unità ha disposto che «alla luce di quanto sopra ed in mancanza di regolare titolo abilitativo efficace, non è possibile procedere alla protocollazione della Pec. Depositata in data 09.02.2022. Pertanto alla luce di quanto sopra si precisa che qualsiasi opera intrapresa verrà considerata eseguita in assenza di idoneo titolo abilitativo. La presente comunicazione viene inviata a notizia della Polizia Locale – Zona 1 la quale è tenuta sin d'ora alla sorveglianza del cantiere» (doc. 1); 2) della comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano del 17 febbraio 2022, ore 12:09:39, avente ad oggetto «pec. n. -OMISSIS- del 15/02/2022», recante in calce la dicitura «Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE Unità Beni Ambientali, Paesaggio e Servizi Generali Unità Servizi Generali e Visure Ufficio Protocollo (sv)» (doc. 2); 3) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa, ove occorrer possa, della comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Milano del 14 febbraio 2022, ore 14:43:24, avente ad oggetto «PEC 113329 DEL 9.2.2022», recante in calce la dicitura «Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE Unità Beni Ambientali, Paesaggio e Servizi Generali Unità Servizi Generali e Visure Ufficio Protocollo (EP)» (doc. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazioni del Comune di Milano del 17 febbraio 2022 e del 2 marzo 2022 relative alla mancata protocollazione della comunicazione di inizio lavori e all’assenza di un titolo edilizio efficace
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano presentato tramite professionista munito di procura speciale una SCIA ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001 per interventi sull’immobile. Il Comune, con PEC del 9 febbraio 2021, aveva comunicato al professionista che l’intervento non presentava i presupposti per l’accettazione, in ragione della disciplina urbanistica applicabile e dell’assenza dei presupposti per il superamento dell’indice edificatorio. Successivamente, nel febbraio-marzo 2022, il Comune aveva comunicato che la pratica non era stata accettata né protocollata come titolo abilitativo e che, pertanto, non erano decorsi i trenta giorni per l’inizio dei lavori. I ricorrenti hanno dedotto: con il primo motivo, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti e degli atti, sostenendo che il caricamento della pratica sulla piattaforma informatica integrasse presentazione ufficiale della SCIA; con il secondo motivo, l’illegittimità della mancata accettazione e protocollazione, ritenuta esercizio discrezionale di un potere non previsto dalla legge; con il terzo motivo, la violazione degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies l. 241/1990, assumendo che la SCIA si fosse consolidata per il decorso del termine di trenta giorni e che l’Amministrazione non potesse più inibirne gli effetti; con il quarto motivo, in via subordinata, l’erroneità delle valutazioni comunali di non conformità urbanistica. Il Comune ha eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il termine per impugnare decorresse dalla comunicazione del 9 febbraio 2021.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, prescindendo dall’eccezione di tardività della memoria comunale. Il Collegio ha ritenuto che tutti i motivi fossero sostanzialmente diretti contro il presupposto della nota del 2 marzo 2022, ossia la precedente comunicazione del 9 febbraio 2021 con cui il Comune aveva negato l’accettazione della SCIA. Tale comunicazione è stata ritenuta tempestiva e ritualmente effettuata mediante PEC al professionista incaricato, poiché la procura speciale allegata alla SCIA gli attribuiva il potere di presentare la pratica, sottoscriverla digitalmente, curare gli adempimenti amministrativi e ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento, con elezione di domicilio speciale presso il suo indirizzo PEC. Il diniego della SCIA, quale atto limitativo della sfera giuridica dei destinatari, ha acquistato efficacia con la comunicazione al procuratore speciale ai sensi dell’art. 21-bis l. 241/1990. Non essendo stato impugnato nei termini, il diniego del 9 febbraio 2021 è divenuto incontestabile e ha impedito il perfezionamento o il consolidamento degli effetti della SCIA. La nota del 2 marzo 2022 si è limitata a dare atto dell’assenza di un titolo abilitativo efficace e si fondava su un provvedimento ormai non impugnato. Poiché la lesione sostanziale derivava dal diniego del 9 febbraio 2021, l’annullamento della successiva nota non avrebbe procurato ai ricorrenti un’utilità concreta e l’Amministrazione, in caso di riedizione del potere, avrebbe comunque potuto negare l’avvio dei lavori per mancanza di un idoneo titolo edilizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove nel termine di trenta giorni riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
La comunicazione del diniego o dell’ordine di non effettuare l’intervento deve essere effettuata all’interessato entro trenta giorni; nel caso concreto, la comunicazione al professionista munito di procura speciale è stata ritenuta validamente riferibile ai proprietari.
art. 21-bis l. 241/1990
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata.
Il diniego della SCIA, quale provvedimento limitativo, ha acquistato efficacia con la comunicazione effettuata al procuratore speciale presso il domicilio digitale eletto nella procura.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
È stato dedotto dai ricorrenti con riferimento al decorso del termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA, ma la sentenza non ne esamina il merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 21-nonies l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità dell’autotutela dopo il consolidamento della SCIA; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dai ricorrenti.
Massime di principio
- Quando una SCIA edilizia è presentata tramite un professionista munito di procura speciale che comprende la ricezione degli atti e delle comunicazioni del procedimento, la comunicazione comunale di diniego o di non accettazione validamente effettuata presso il domicilio digitale del professionista è idonea a produrre effetti nei confronti dei titolari della pratica.
- Il termine per contestare il diniego o l’inibizione di una SCIA decorre dalla comunicazione dell’atto al procuratore speciale, se la procura gli attribuisce espressamente il potere di ricevere gli atti e le comunicazioni inerenti al procedimento.
- La mancata impugnazione tempestiva dell’atto che nega il perfezionamento o il consolidamento della SCIA impedisce di contestare autonomamente, mediante impugnazione di atti successivi meramente consequenziali, il presupposto sostanziale della lesione.
- Sussiste carenza di interesse a impugnare un atto successivo che nega l’avvio dei lavori per assenza di titolo abilitativo quando la lesione deriva da un precedente diniego della SCIA ormai non impugnato e l’eventuale annullamento dell’atto successivo non assicurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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