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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22010/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso il decreto della Corte di appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile, "de plano", l'istanza di revocazione proposta da Palombella relativa al decreto del Tribunale di Lecce del 27/11/2018 che aveva disposto la confisca della totalità delle quote della società Sergena s.r.l. ritenute direttamente o indirettamente nella disponibilità di Francesco D'Amore. Il ricorrente deduceva: (i) errata qualificazione dell'istanza ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011 (lett. a) anziché lett. b) in relazione alla intervengauta assoluzione definitiva ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. per "perché il fatto non sussiste"), con conseguente esclusione della fittizia intestazione; (ii) inosservanza degli artt. 24 e 28 d.lgs. n.159/2011 e vizio di motivazione per non aver considerato gli accertamenti del giudice penale che escludevano l'intestazione fittizia e l'aggravante mafiosa; (iii) illogicità della decisione rispetto alle assoluzioni riportate nel processo penale relative a D'Amore e all'assenza di elementi di pericolosità qualificata posti a base della confisca; (iv) violazione del diritto al contraddittorio per la dichiarazione di inammissibilità adottata senza attivare il confronto tra le parti, nonostante la necessitaà di verificare almeno sommariamente il giudicato assolutorio prodotto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo preliminare relativo alla declaratoria "de plano" di inammissibilità (quarto motivo). Ha stabilito che, benché l'istanza di revocazione possa essere dichiarata inammissibile d'ufficio quando manifestamente infondata, nel caso concreto non sussisteva l'evidenza immediata necessaria a giustificare la decisione senza contraddittorio. La Corte ha affermato che la valutazione sull'incidenza dell'assoluzione penale sui presupposti della confisca preventiva non poteva essere compiuta ex ante senza confronto tra le parti, e perciò ha annullato il decreto impugnato e rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    L'art. 28 disciplina l'istanza di revocazione delle misure di prevenzione; la Corte ha richiamato la distinzione tra le fattispecie previste dalle lettere a) e b) e ha ritenuto che l'istanza fondata su un giudicato penale favorevole (assoluzione) rientri tra i motivi consentiti e non potesse essere dichiarata manifestamente infondata senza contraddittorio

  • codice di procedura penale

    art. 530, comma 2; art. 630; art. 634

    L'art. 530, comma 2 c.p.p. identifica la assoluzione "perché il fatto non sussiste"; gli artt. 630 e 634 c.p.p. sono stati richiamati per il parallelismo con la revisione: l'art. 634 consente la declaratoria d'inammissibilità "de plano" per le richieste di revisione manifestamente infondate, ma la corte chiarisce che tale procedura è applicabile solo quando l'infondatezza è evidente e non quando occorra una verifica non manifestamente superflua, la quale richiede contraddittorio

Massime di principio

  • Un'istanza di revocazione basata su una successiva assoluzione penale "perché il fatto non sussiste" può costituire motivo consentito ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011 e non va automaticamente dichiarata inammissibile "de plano" senza contraddittorio
  • La Corte di appello ha discrezionalità nel dichiarare manifestamente infondata un'istanza e usare il rito camerale, ma solo quando l'infondatezza è immediatamente evidente; se l'esame richiede pur minima valutazione della incidenza del giudicato penale sui presupposti della misura di prevenzione, deve svolgersi il contraddittorio
  • La valutazione dell'efficacia di un giudicato penale a supporto della revoca di una misura di prevenzione è riservata al merito e non può essere sostituita da un terzo giudizio sommario "de plano" che equivale a riesame probatorio
  • Nelle ipotesi in cui si produca un provvedimento penale irrevocabile favorevole, il ricorrente deve allegarlo e la Corte di appello deve quantomeno verificare la pertinenza di quel decisione rispetto ai fatti che hanno giustificato la misura di prevenzione prima di dichiarare l'istanza manifestamente infondata
  • Per orientarsi in casi simili, è opportuno: (a) indicare chiaramente quale lett. dell'art. 28 si intende invocare (es. lett. b per assoluzione sopravvenuta); (b) produrre copia del provvedimento penale irrevocabile; (c) chiedere espressamente il rito contraddittorio se la rilevanza del giudicato penale non è manifestamente irrilevante

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