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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03446/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (successori dell'attrice)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti in cui l’attrice originaria aveva chiesto il risarcimento dei danni lamentando che i concessionari di un fondo, autorizzati a estrarre pozzolana, avessero ecceduto i limiti pattuiti abbassando il livello della cava oltre quanto consentito. In primo grado il tribunale aveva inizialmente affermato la responsabilità contrattuale dei convenuti, poi aveva rigettato la domanda risarcitoria per impossibilità di quantificare il danno. In appello, i successori dell’attrice avevano impugnato la decisione; i convenuti e alcuni eredi avevano proposto appelli incidentali. La Corte d’appello aveva ritenuto che i convenuti fossero legittimati passivi non solo per il contratto del 1967 da loro sottoscritto, ma anche per il precedente rapporto del 1961, ravvisando elementi concreti dai quali desumere una società di fatto o comunque una gestione comune dell’attività estrattiva. Contro la sentenza non definitiva d’appello gli eredi di uno dei convenuti hanno proposto ricorso principale denunciando ultrapetizione e violazione degli artt. 2907, 2697, 81, 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse sostituito d’ufficio una diversa azione e una diversa realtà fattuale rispetto a quella allegata. I controricorrenti, a loro volta, hanno proposto ricorso incidentale con quattro motivi: 1) errata applicazione delle presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c. per inferire una società di fatto tra i fratelli; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretare i contratti di sfruttamento del fondo; 3) vizio di motivazione/nullità della sentenza per avere disposto una nuova CTU senza adeguata motivazione; 4) motivo adesivo all’assunto dell’ultrapetizione dedotta nel ricorso principale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il motivo principale e il primo motivo incidentale, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo incidentale perché mirava a un riesame del merito e delle risultanze probatorie, e ha rigettato anche il terzo motivo incidentale ritenendo sufficiente la motivazione sulla necessità di una nuova consulenza, poiché la Corte territoriale aveva richiamato anche documenti e allegati alle perizie di parte da sottoporre a valutazione tecnica. Nel complesso, sia il ricorso principale sia quello incidentale sono stati rigettati.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione impugnata nei limiti del giudizio di legittimità, ritenendo corretta la qualificazione operata dalla Corte d’appello e non ravvisando ultrapetizione. Ha inoltre escluso che vi fosse un errore sindacabile in cassazione nella valutazione presuntiva e nell’interpretazione dei contratti. Il motivo sulla nuova consulenza tecnica è stato respinto perché la corte territoriale aveva motivato, sia pure sinteticamente, richiamando anche documentazione non adeguatamente valutata in primo grado. Pertanto il ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati entrambi rigettati. Le spese sono state compensate tra ricorrenti principali e incidentali, ma entrambi i gruppi di ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese ai controricorrenti principali.

Norme richiamate

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel motivo principale come norma violata, senza una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo principale come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché mira a rimettere in discussione l’accertamento di merito.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato nel motivo principale come norma asseritamente violata; non emerge una specifica interpretazione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo principale come norma asseritamente violata; non emerge una specifica interpretazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o mutarne i fatti costitutivi, ma può qualificare giuridicamente i fatti allegati senza incorrere in ultrapetizione.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso; la Corte distingue tra censure ammissibili di legittimità e richieste di riesame del merito.

  • art. 2727 c.c.

    La denuncia di violazione delle presunzioni è scrutinabile solo se il giudice abbia usato indizi non gravi, precisi e concordanti; non quando si chiede una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il controllo di legittimità non consente di sostituire una propria valutazione fattuale a quella del giudice di merito.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali nel contestare l’esistenza di una società di fatto tra i fratelli.

  • art. 2251 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali nel contestare l’esistenza di una società di fatto tra i fratelli.

  • art. 1362 c.c.

    La violazione dei criteri ermeneutici contrattuali è deducibile in cassazione solo come violazione delle regole legali di interpretazione, non per ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1362 c.c. quale criterio interpretativo invocato dai ricorrenti incidentali.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla Corte nel ricordare l’interpretazione secondo buona fede come criterio ermeneutico utilizzabile nel controllo di legittimità.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato dalla Corte nel ricordare l’interpretazione funzionale del contratto in relazione allo scopo pratico perseguito dalle parti.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato per dedurre nullità della motivazione; la Corte ritiene che, nel caso concreto, la motivazione sulla nuova CTU sia sufficiente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 111, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nella memoria per la prosecuzione del giudizio da parte del successore a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 360, commi 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla non immediata impugnabilità delle sentenze che decidono questioni senza definire il giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, in conseguenza del rigetto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma di inserimento della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il giudice può qualificare giuridicamente in modo autonomo i fatti e il rapporto dedotti in causa, purché resti entro il perimetro delle allegazioni e non modifichi i fatti costitutivi della domanda: non c’è ultrapetizione se la diversa qualificazione si fonda su circostanze già introdotte nel processo.
  • La censura di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si contesta l’uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito, in cassazione, chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa inferenza fattuale.
  • La violazione delle regole di interpretazione del contratto può essere dedotta in cassazione soltanto come violazione dei criteri legali di ermeneutica; non è ammissibile una doglianza che, sotto tale veste, miri a una nuova interpretazione del testo contrattuale e delle risultanze di merito.
  • Il giudice di merito, se dispone una nuova consulenza tecnica d’ufficio, deve dare conto delle ragioni per cui ritiene insufficiente la consulenza già espletata, specialmente quando emergano documenti o allegati tecnici non adeguatamente valutati in primo grado.
  • In sede di legittimità non è consentito un riesame del merito sotto la veste di violazione di legge o di vizio processuale quando la motivazione della sentenza impugnata mostri di avere affrontato i punti decisivi della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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