Cassazione Penale, Sentenza n. 18375/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marotta era gravemente indiziato del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) per avere, come meccanico di fiducia della famiglia Bonfirraro e consapevole del legame con Giovanni Di Noto, ispezionato l'autovettura di Di Noto dopo che quest'ultimo aveva usato il veicolo per occultare armi, allo scopo di localizzare e/o rimuovere microspie e aiutare così a eludere le indagini. Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo insufficienza e vizio di motivazione (art. 273 c.p.p.), che i fatti fossero mere congetture, che non vi fosse prova della concreta rimozione o anche dell'accesso all'abitacolo contenente la microspia, travisamento delle intercettazioni e della documentazione (ordine pezzi di ricambio), e censurava altresì la valutazione delle esigenze cautelari e la mancata considerazione degli elementi favorevoli (incensuratezza, assenza di carichi pendenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame non presenti illogicità manifeste né vizi giuridici: il compendio indiziario (relazioni confidenziali, conversazioni ambientali del 29 gennaio 2024, comportamento temporaneamente sospetto) era ritenuto idoneo a fondare gravi indizi di favoreggiamento personale e le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) erano adeguatamente motivate. La valutazione di merito sul fatto che Marotta avesse effettuato controllo esterno dell'auto e segnalato l'eventuale presenza di microspie è stata ritenuta corretta. Conseguentemente il provvedimento del Tribunale del riesame è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Citata come aggravante connessa alla vicenda mafiosa; la contestazione dell'aggravante era stata parzialmente annullata dal tribunale del riesame, ma la presenza di condotte volte ad eludere le investigazioni è stata valutata anche in relazione a reati associativi.
Definisce il reato di favoreggiamento personale; la Corte conferma che per la configurabilità non è necessario dimostrare l'effettivo vantaggio conseguito dal favorito, ma è sufficiente la oggettiva idoneità della condotta ad ostacolare le indagini e l'intento di aiutare l'indagato ad eludere le investigazioni.
Norma sui limiti e sui requisiti della motivazione degli atti cautelari; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa i gravi indizi.
artt. 24, 111, 117 Cost.
Richiamati in tema di garanzie costituzionali del processo e diritto ad un giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione e le misure adottate con i principi costituzionali.
art. 5 par. 4, art. 6 e art. 13 CEDU
Richiamati per la verifica della legittimità delle misure restrittive e delle garanzie processuali; la Corte ha ritenuto che la misura meno afflittiva (obbligo di presentazione alla P.G.) sia stata adeguatamente valutata rispetto ai diritti del ricorrente.
Riferimento alle misure cautelari personali e alle relative esigenze; la Corte ha ritenuto soddisfatte le esigenze cautelari di pericolo di reiterazione con la misura applicata.
Norme relative alla cognizione e sindacato in sede di riesame e Cassazione; la Corte ha ribadito i limiti del controllo di legittimità (no revisione di merito), concentrandosi sulla verifica della congruenza e logicità dell'atto impugnato.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Per il reato di favoreggiamento personale non è necessario dimostrare che il favoreggiato abbia realmente ottenuto un vantaggio materiale: è sufficiente provare che la condotta fosse oggettivamente idonea a intralciare le indagini e che l'agente avesse l'intento di aiutare l'indagato ad eludere le investigazioni.
- Il contesto fattuale e temporale (relazioni di confidenza, tempestività dell'intervento, stato di allarme tra i partecipanti) può rafforzare la valutazione di gravità indiziaria anche se la rimozione materiale di un dispositivo non è dimostrata.
- Le conversazioni intercettate, anche se non chiariscono ogni dettaglio operativo, assumono rilievo probatorio se combinati con altri elementi (ruolo professionale, rapporti di fiducia, comportamenti successivi) per ricostruire l'intento favoreggiatore.
- In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: non è consentita una piena revisione del merito dei fatti ma solo un controllo di logicità, congruenza e correttezza giuridica della motivazione adottata dal giudice del riesame.
- Quanto alle esigenze cautelari, anche un indagato incensurato può essere sottoposto a misure personali se la condotta è ritenuta di intrinseca gravità e denota spregiudicatezza e professionalità nel commettere l'atto; la misura deve comunque essere proporzionata e può essere attenuata (es. obbligo di presentazione) se adeguata a supplire al pericolo di reiterazione.
- In ipotesi difensive analoghe, è strategico documentare chiaramente eventi alternativi innocenti (es. ordini di ricambi, riparazioni già pianificate) e mostrare l'assenza di accesso o intervento sull'oggetto oggetto delle intercettazioni per contrastare la ricostruzione dell'intento favoreggiatore.
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