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Sentenza

Sentenza n. 2548/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti relativi all'esecuzione di un appalto pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (subappaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, subappaltatrice di una parte dei lavori affidati dal Comune a un consorzio stabile, ha impugnato il diniego parziale opposto dal Comune alla richiesta di accesso al contratto principale, agli stati di avanzamento dei lavori, al registro di contabilità e alle eventuali riserve, agli ordini di servizio, alle comunicazioni intercorse tra Comune e consorzio e alla documentazione relativa a una perizia di variante. La richiesta era motivata dall'esigenza di tutelare le proprie ragioni creditorie e difensive nei confronti del subappaltante, che aveva risolto unilateralmente il contratto di subappalto e non avrebbe corrisposto gli importi dovuti per le lavorazioni eseguite. Il Comune aveva già comunicato l'inesistenza di ordini di servizio e di riserve, aveva osteso parte della documentazione relativa alle lavorazioni eseguite dalla ricorrente e alcune comunicazioni, ma aveva negato l'accesso ulteriore ritenendo insussistente il necessario nesso di strumentalità, anche in ragione della limitata incidenza delle lavorazioni subappaltate, pari a circa il 4,7% dell'appalto, nonché della genericità ed esploratività della richiesta. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull'accesso difensivo, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, l'irrilevanza del valore percentuale delle lavorazioni subappaltate, l'assenza di cause legali di esclusione e la sufficiente individuazione dei documenti richiesti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto. Sono state ritenute inammissibili, per carenza originaria di interesse, la richiesta relativa a tutte le comunicazioni tra Comune e consorzio, poiché tali comunicazioni erano già state ostese, e le richieste relative agli ordini di servizio e alle riserve, poiché il Comune aveva dichiarato che tali documenti non esistevano. L'obbligo di ostensione incontra infatti il limite dell'oggettiva possibilità e non può riguardare documenti inesistenti. Il ricorso è stato invece accolto quanto al contratto principale, agli stati di avanzamento e alla documentazione relativa alla perizia di variante. Il contratto principale costituisce la fonte del subappalto e gli stati di avanzamento possono fornire elementi utili alla tutela della pretesa creditoria della subappaltatrice. Anche la documentazione sulla variante presenta un nesso plausibile e non meramente ipotetico con la situazione giuridica dedotta, potendo le modifiche progettuali, economiche o temporali incidere sulle lavorazioni subappaltate o sul credito vantato. Il giudice ha escluso che l'accesso possa essere subordinato alla previa instaurazione di una controversia o alla dimostrazione della decisività probatoria dei documenti: è sufficiente che essi siano astrattamente idonei a fornire elementi utili alla tutela prospettata. Quanto alla perizia non ancora approvata, il Comune non aveva dimostrato che il documento fosse inesistente; se redatta e detenuta dall'amministrazione, essa è ostensibile, salvo una specifica ragione giuridica per differire l'accesso. Il Comune è stato condannato a esibire la documentazione indicata in motivazione e a consentire l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il richiedente deve essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e al documento richiesto.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L'accesso difensivo costituisce una fattispecie autonoma, tendenzialmente prevalente rispetto alle ordinarie esigenze di riservatezza, purché siano dimostrati l'interesse qualificato e il nesso di strumentalità.

  • art. 116 c.p.a.

    È il rito utilizzato per contestare il diniego o il differimento dell'accesso e per chiedere l'accertamento del diritto all'ostensione.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'accesso difensivo è sufficiente che il documento richiesto sia, secondo una valutazione prognostica ex ante, astrattamente idoneo a fornire elementi utili alla tutela di una situazione giuridica; l'amministrazione e il giudice non possono anticipare il giudizio sulla fondatezza della controversia principale o sulla decisività probatoria del documento.
  • Il nesso di strumentalità tra documento e situazione giuridica da tutelare può essere anche indiretto sul piano soggettivo, purché sia diretto e plausibile sul piano funzionale; pertanto, il subappaltatore può accedere agli atti del contratto principale e della sua esecuzione quando tali atti possano incidere sulle proprie lavorazioni o sulle pretese creditorie verso il subappaltante.
  • L'accesso difensivo non presuppone che sia già stata instaurata una controversia giudiziale: può essere esercitato anche per valutare l'opportunità di agire o per preparare una fase stragiudiziale di composizione della controversia.
  • Il limite all'accesso difensivo è costituito dalla manifesta e assoluta estraneità del documento rispetto alla tutela prospettata oppure dall'uso pretestuoso o temerario dell'istituto; la mera opposizione del controinteressato o la presenza di dati economici, patrimoniali, professionali o commerciali non bastano, di per sé, a giustificare il diniego.
  • A fronte di una dichiarazione espressa e responsabile dell'amministrazione circa l'inesistenza o la mancata detenzione di un documento, l'accesso non può essere ordinato, perché l'obbligo di ostensione incontra il limite dell'oggettiva possibilità.
  • Una perizia di variante già redatta ma non ancora approvata costituisce un documento esistente e detenuto dall'amministrazione, ostensibile in assenza di una specifica ragione giuridica che giustifichi il differimento; diversa è l'ipotesi del documento non ancora formato, che non può essere oggetto di ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

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