Ordinanza n. 200/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Questore della Provincia di Milano del 16 ottobre 2025, notificato ed eseguito nella medesima data, recante sospensione per 15 giorni delle licenze di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita tabacchi presso i locali siti in Milano, via -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compreso il diniego di accesso del 15 ottobre 2025; nonché per la condanna dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 2 del cod.proc.amm., l’ostensione integrale o parziale degli atti richiesti con memoria dell’8.10.2025, previo annullamento del diniego di cui alla nota del 15.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti del procedimento relativo alla sospensione delle licenze di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita tabacchi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Questore di Milano del 16 ottobre 2025, recante la sospensione per quindici giorni delle licenze relative ai locali commerciali, chiedendone anche la sospensione cautelare. In via incidentale hanno proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di ostensione integrale o parziale degli atti richiesti con memoria dell'8 ottobre 2025, previa impugnazione del diniego di accesso del 15 ottobre 2025. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha depositato il 18 novembre 2025 i documenti richiesti.
La decisione
Il TAR ha deciso definitivamente la sola domanda incidentale di accesso, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'Amministrazione ha integralmente osteso gli atti richiesti e la parte ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio il pieno soddisfacimento del proprio interesse ostensivo, non residuava alcuna utilità concreta derivante da una pronuncia sul merito della domanda. La declaratoria presuppone una sopravvenienza amministrativa integralmente satisfattiva, idonea a soddisfare pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva del giudizio principale.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Disciplina la domanda incidentale di accesso agli atti proposta nel giudizio amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando una sopravvenienza amministrativa soddisfa integralmente l'interesse azionato, senza residuare alcuna utilità dalla decisione di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato, tale da realizzare pienamente e irretrattabilmente la pretesa e da non lasciare alcuna utilità concreta conseguibile mediante una pronuncia sul merito.
- Nel giudizio avente a oggetto l'accesso agli atti, l'integrale ostensione dei documenti richiesti nelle more del processo, accompagnata dalla dichiarazione della parte circa il pieno soddisfacimento dell'interesse ostensivo, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La decisione sulla domanda incidentale di accesso può essere definita separatamente dal giudizio principale, con riserva delle spese della relativa fase alla decisione definitiva.
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