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Ordinanza

Ordinanza n. 131/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione, della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art. 10 L. 82/91 in data 7 maggio 2025, notificata in data 4 giugno 2025, con la quale è stata disposta la non proroga del programma speciale di protezione nei confronti del collaboratore di giustizia -OMISSIS-, destinando le somme concesse a titolo di capitalizzazione delle misure di assistenza alla parziale estinzione del debito erariale, erronea applicazione di legge art. 48 bis DPR 602/1973. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 17 dicembre 2025: per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, della delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. 82/91 del 2 luglio 2025, versata agli atti del proc. n. 9345/2025 R.G., con la quale è stata annullata in autotutela la delibera 7 maggio 2025, nella sola parte di destinare la capitalizzazione alla parziale estinzione del debito erariale.

Giustizia amministrativa202509345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 del 7 maggio 2025, e successiva delibera del 2 luglio 2025 di parziale annullamento in autotutela, concernenti la non proroga del programma speciale di protezione e la destinazione della capitalizzazione delle misure assistenziali in presenza di debiti erariali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera del 7 maggio 2025, notificata il 4 giugno 2025, con cui la Commissione Centrale ha disposto la non proroga del programma speciale di protezione e l'erogazione di una misura economica ritenuta congrua, corrispondente a due anni di capitalizzazione delle misure di assistenza percepite durante la detenzione, da destinare alla parziale estinzione del debito erariale, con eventuale integrazione riferita a un quinquennio in caso di successiva presentazione di un progetto di reinserimento. Ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera del 2 luglio 2025, con la quale l'Amministrazione ha annullato in autotutela la precedente delibera soltanto nella parte relativa alla destinazione della capitalizzazione all'estinzione del debito erariale, mantenendo la non proroga del programma e l'erogazione della misura economica, con possibilità di integrazione in presenza di un progetto documentato e concreto di reinserimento socio-lavorativo. Avverso tale atto il ricorrente ha dedotto violazione o elusione del giudicato, violazione di legge, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere, difetto dei presupposti ed erronea applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973. In particolare, ha sostenuto che la nuova delibera avrebbe sostanzialmente riproposto la compensazione tra capitalizzazione e debito erariale, in contrasto con quanto statuito dal TAR nella sentenza n. 8972/2025, anche mediante il richiamo a una delibera di massima del 18 giugno 2025 mai notificata. L'Amministrazione ha sostenuto che la delibera del 2 luglio 2025 fosse coerente con il nuovo indirizzo espresso dalla Commissione nella delibera di massima del 18 giugno 2025 e con l'orientamento secondo cui l'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 avrebbe portata generale e non escluderebbe dalla compensazione la tipologia di credito in esame.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, tramite il Ministero dell'Interno, copia della delibera di massima della Commissione Centrale del 18 giugno 2025, richiamata sia nella delibera impugnata sia nella memoria dell'Amministrazione, poiché tale atto contiene le nuove linee guida in materia di capitalizzazione delle misure assistenziali in presenza di debiti erariali. L'acquisizione è stata disposta per consentire al Collegio di valutare compiutamente le censure relative alla legittimità della delibera del 2 luglio 2025, alla sua eventuale incidenza sul giudicato e alla corretta applicazione dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973. Quanto alla cautela, il Tribunale ha ritenuto che, allo stato e in attesa dei chiarimenti istruttori, le esigenze del ricorrente, anche considerando il periculum in mora e comparando gli interessi contrapposti, potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza pubblica per il 5 maggio 2026; ha pertanto rigettato la domanda cautelare. Le spese sono state riservate all'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 82/1991

    Norma attributiva del riferimento istituzionale della Commissione Centrale competente in materia di misure di protezione dei collaboratori di giustizia.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    La controversia riguarda la sua applicazione alla capitalizzazione delle misure assistenziali spettanti al collaboratore di giustizia in presenza di debiti erariali; l'ordinanza non definisce ancora la questione.

  • art. 10, comma 15, d.m. 161/2004

    Richiamato in relazione alla possibilità di integrare la capitalizzazione delle misure di assistenza in presenza di un documentato e concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il TAR valuta il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, ma rigetta la sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento dipende da una delibera di massima o da linee guida interne espressamente richiamate dall'Amministrazione, il giudice può disporne l'acquisizione istruttoria per verificare il quadro regolatorio concretamente seguito e valutare le censure dedotte contro l'atto applicativo.
  • In presenza di una domanda cautelare ancora bisognosa di chiarimenti istruttori, il giudice può rigettare la sospensione quando ritenga che le esigenze del ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, previa comparazione degli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAutotutelaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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