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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27271/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La titolare di un conto corrente ha agito contro la banca deducendo che tre carnet di assegni, relativi al suo conto, erano stati consegnati a un soggetto diverso dalla titolare e senza autorizzazione o delega, in forza di moduli recanti firme apocrife. Da quei carnet erano poi stati emessi e protestati undici assegni anch’essi falsificati, con conseguente iscrizione del nominativo della cliente nel Registro dei protesti e asseriti danni all’immagine, alla reputazione e alle occasioni lavorative. In primo grado e in appello la domanda è stata respinta perché la falsificazione delle firme era stata ritenuta non riconoscibile ictu oculi dal bancario medio. Con il ricorso per cassazione la cliente ha denunciato: violazione degli obblighi di identificazione e controllo della banca nella consegna dei carnet e nel pagamento degli assegni; errata distribuzione dell’onere della prova, avendo la corte attribuito a lei la prova della consegna dei carnet a soggetto non autorizzato; omesso esame di fatti e prove decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c.; omessa o errata valutazione del danno e del nesso causale, anche rispetto agli avvisi ex art. 9-bis l. n. 386/1990 e alla prova testimoniale del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi perché, sotto la veste della violazione di legge, le censure miravano in realtà a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre valorizzato la "doppia conforme" di merito e ha confermato il principio secondo cui la banca risponde per pagamento di assegno con firma apocrifa solo se la falsità era rilevabile ictu oculi dal bancario medio, senza obbligo di competenze grafiche specialistiche. Quanto all’onere probatorio, ha ritenuto corretto il ragionamento della corte territoriale che aveva escluso la dimostrazione, da parte dell’attrice, della circostanza che i carnet fossero stati ritirati dal padre o da altro soggetto in modo tale da rendere immediatamente percepibile l’irregolarità. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità contrattuale della banca; la Corte non ne ha ravvisato violazione, perché la decisione di merito si è fondata sulla non riconoscibilità della falsificazione e quindi sull’assenza di negligenza dell’istituto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto bancario, ma non ritenuto violato in base alle risultanze di merito.

  • art. 1992 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei titoli di credito; la Corte non ha accolto la doglianza perché il tema decisivo era la riconoscibilità della falsità delle firme.

  • art. 2043 c.c.

    invocato a fondamento della domanda risarcitoria extracontrattuale, ma la Corte ha confermato il rigetto per mancanza di responsabilità dell’istituto.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha ritenuto corretta la ripartizione dell’onere della prova operata dal giudice di merito e ha escluso che fosse stata invertita la regola probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta a contestare la valutazione delle prove e non un vizio riconducibile al paradigma normativo.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso; la Corte ha spiegato che i motivi, pur formalmente incardinati in tali numeri, erano in realtà diretti a un riesame del fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la presenza di doppia conforme ha precluso la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. senza l’indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di risarcimento e alla prova del danno, ma la censura è stata respinta perché fondata su una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 2059 c.c.

    invocato per il danno non patrimoniale dedotto dalla ricorrente; la Corte non ha riesaminato il merito della relativa prova.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere presunzioni sul danno e sui fatti costitutivi; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova per presunzioni del danno, senza che la Corte ravvisasse errori di diritto nella valutazione svolta dal giudice di merito.

  • art. 15 d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007

    richiamato come norma sugli obblighi di identificazione e controllo del cliente nei rapporti bancari, ma la Corte ha reputato assorbente la non riconoscibilità della falsificazione.

  • art. 18 d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 19 d.lgs. n. 231 del 21 novembre 2007

    richiamato dalla ricorrente in tema di controlli bancari; nessuna violazione è stata ravvisata.

  • art. 6 l. n. 386/1990

    richiamato in relazione alla disciplina degli assegni e dei protesti; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura alla luce della mancanza di colpa della banca.

  • art. 9-bis l. n. 386/1990

    richiamato con riferimento agli avvisi di mancato pagamento per difetto di provvista; la Corte ha ritenuto la relativa doglianza comunque insuscettibile di riesame in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nella controversia sul pagamento o rilascio di assegni con firme apocrife, la banca risponde solo se la falsità era riconoscibile ictu oculi dal bancario medio; non è richiesto all’operatore ordinario di disporre di strumenti specialistici o di competenze da grafologo.
  • Le censure che formalmente denunciano violazione di legge ma sostanzialmente chiedono una nuova valutazione del fatto e delle prove sono inammissibili in cassazione quando il giudice di merito ha motivato sulla base delle risultanze istruttorie.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è proponibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, prove disposte fuori dai limiti legali, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non l’hanno; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • La contestazione della prova del danno e del nesso causale, se risolta dai giudici di merito con apprezzamento delle risultanze istruttorie, non è riesaminabile in sede di legittimità, salvo specifici vizi processuali o motivazionali dedotti nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioInadempimentoResponsabilità professionale
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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