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Sentenza

Sentenza n. 113/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto n. 00432/2016/CS del 1° aprile 2016 emanato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Servizio della Previdenza, notificato in data 20 maggio 2016, col quale è stata rigettata la richiesta di equo indennizzo avanzata l’11 dicembre 2013 e dichiarata non dipendente da causa di servizio l’infermità “valvulopatia aortica in soggetto con pregresso intervento chirurgico di sostituzione aorta ascendente, ipertensione arteriosa in controllo farmacologico”; - del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 21146/2015 del 21 ottobre 2015 nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale; - nonché per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dichiarata con conseguente riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.

Giustizia amministrativa201600441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della richiesta di equo indennizzo e di esclusione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità cardiaca e ipertensiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, ha impugnato il decreto con cui il Ministero della Giustizia, recependo il parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha escluso la dipendenza da causa di servizio della valvulopatia aortica, degli esiti dell’intervento di sostituzione dell’aorta ascendente e dell’ipertensione arteriosa, negando il conseguente equo indennizzo. Ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe correttamente valutato l’incidenza delle mansioni di assistente di Polizia Penitenziaria, dello stress lavorativo e delle condizioni di servizio sull’insorgenza o sull’aggravamento della patologia. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale. Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio e il riconoscimento dell’equo indennizzo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente qualificato la controversia come relativa al riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, riconducendola alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico. Nel merito, ha distinto l’indennizzo dal risarcimento del danno da fatto illecito, escludendo la meccanica applicazione del nesso causale materiale proprio dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. Ha richiamato il principio secondo cui, in determinate fattispecie di rischio professionale tipizzato, l’amministrazione può essere gravata della prova di una specifica genesi extralavorativa, ma ha ritenuto che nel caso concreto tale prova contraria fosse stata fornita. La patologia era multifattoriale e riconducibile all’ipertensione essenziale; il ricorrente aveva svolto per gran parte della carriera mansioni ordinarie, in modo stabile presso la casa circondariale del proprio comune di residenza, struttura caratterizzata da un sovraffollamento più contenuto e da rigoroso controllo numerico. Non è stata quindi dimostrata una condizione di stress lavorativo superiore a quella ordinariamente connessa alla funzione, né una specifica correlazione causale o concausale efficiente e determinante tra servizio e patologia. Il TAR ha inoltre respinto la censura relativa all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, ritenendo che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisca attività vincolata e che, in tale ambito, l’omissione del preavviso di rigetto non determini l’illegittimità del provvedimento. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, oggetto della controversia.

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, comprese quelle concernenti l’equo indennizzo.

  • art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Rileva per la qualificazione del rapporto del personale dell’Amministrazione penitenziaria come rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico.

  • art. 1173 c.c.

    “da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”

    È richiamato per distinguere l’obbligazione indennitaria dalle obbligazioni derivanti da contratto o fatto illecito.

  • art. 2043 c.c.

    Il nesso causale materiale previsto per la responsabilità da fatto illecito non è automaticamente trasponibile nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini dell’indennizzo.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Sono richiamati insieme all’art. 2043 c.c. quali disposizioni relative al nesso causale nella responsabilità da fatto illecito, la cui applicazione meccanica all’indennizzo è esclusa.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La sua violazione è stata esclusa come vizio invalidante, poiché l’accertamento della dipendenza da causa di servizio è stato qualificato come attività vincolata.

  • art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    È richiamato per descrivere il regime detentivo dei detenuti ospitati nella struttura presso cui il ricorrente prestava servizio e il conseguente rigoroso controllo numerico.

Massime di principio

  • L’indennizzo per causa di servizio è concettualmente distinto dal risarcimento del danno da fatto illecito; il suo riconoscimento non richiede la meccanica applicazione del nesso causale materiale previsto dall’art. 2043 c.c. e dagli artt. 40 e 41 c.p.
  • Anche quando il sistema consente di presumere il collegamento tra patologia e rischio professionale tipizzato, l’amministrazione può escludere il riconoscimento dimostrando una specifica genesi extralavorativa o comunque l’assenza di una concreta correlazione causale o concausale efficiente e determinante con il servizio.
  • Per una patologia multifattoriale, la mera riconducibilità astratta delle mansioni a condizioni di stress o disagio non dimostra la dipendenza da causa di servizio: occorre una caratterizzazione concreta e documentata delle condizioni lavorative e della loro incidenza sulla patologia.
  • L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’accertamento della dipendenza da causa di servizio costituisce attività vincolata.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoGiurisdizione e riparto
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

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