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Sentenza

Sentenza n. 6380/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica con accredito di 2.000 euro e liquidato le spese di primo grado in 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante, già ricorrente in primo grado, ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta meramente simbolica, non conforme al decoro professionale e significativamente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, nonché degli artt. 111, 24 e 113 Cost., dell'art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c. e dell'art. 9 della legge n. 1/2012, sostenendo che la serialità della controversia non potesse giustificare una liquidazione inferiore ai minimi tabellari. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di 1.355 euro per le spese del primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello. Ha chiarito che il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e che, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, non esiste un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari. I parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono tuttavia il riferimento per la liquidazione e il giudice può discostarsene, anche in modo significativo, solo indicando i criteri adottati. L'unico limite legale inderogabile è costituito dall'art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza motivare adeguatamente la riduzione a 500 euro. La serialità, inoltre, non giustificava di per sé una compensazione o una riduzione, potendo anzi evidenziare la responsabilità dell'amministrazione per la reiterazione di una condotta già riconosciuta illegittima. Per effetto devolutivo, il Consiglio di Stato ha riliquidato equitativamente le spese del primo grado in 800 euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha invece compensato le spese del grado d'appello, considerato il solo parziale accoglimento della domanda, proposta per 1.355 euro.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della disciplina delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il principio della condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 13 l. n. 247/2012

    Prevede la pattuizione del compenso professionale e, in mancanza di accordo scritto, la liquidazione giudiziale sulla base dei parametri ministeriali.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Costituisce la base legislativa dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali, aggiornati periodicamente con decreto ministeriale.

  • artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014

    delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate

    Impongono di considerare i parametri generali e i valori medi tabellari nella determinazione giudiziale del compenso, consentendo variazioni motivate.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Rappresenta l'unico limite legale inderogabile individuato dal Collegio: non possono essere liquidate somme simboliche e non conformi al decoro della professione.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Tutela dell'effettività della tutela giurisdizionale, che può essere incisa da una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e immotivata.

  • art. 47 CDFUE

    Richiamato quale fonte sovranazionale del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili, ma rappresentano il riferimento ordinario per la liquidazione giudiziale.
  • Il giudice può discostarsi dai parametri del D.M. n. 55/2014 anche in misura significativa, ma deve indicare i criteri concreti che giustificano lo scostamento; una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri e priva di motivazione adeguata è illegittima.
  • L'art. 2233, comma 2, c.c. vieta in ogni caso la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro della professione forense.
  • Il carattere seriale della controversia non giustifica, da solo, la riduzione immotivata delle spese processuali né la loro parziale compensazione; la liquidazione deve considerare la concreta attività difensiva e le circostanze del giudizio.
  • Quando la liquidazione delle spese di primo grado è stata motivata in modo insufficiente, il giudice d'appello può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa, in applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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