Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14170/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento del provvedimento di rifiuto del rinnovo del titolo di viaggio per stranieri emesso dal Questore di Roma il 21 aprile 2023;

Giustizia amministrativa202309477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri emesso dal Questore di Roma il 21 aprile 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha impugnato il diniego di rinnovo del titolo di viaggio per stranieri, motivato dalla mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare l’impossibilità di ottenere un passaporto dalle autorità consolari eritree. Ha dedotto violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 251/2007, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, nonché difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che le ragioni che avevano determinato il riconoscimento della protezione sussidiaria — l’abbandono dell’Eritrea durante il servizio militare e la conseguente condizione di disertore — costituivano fondato motivo per non rivolgersi all’ambasciata eritrea, poiché avrebbe potuto subire gravi conseguenze in caso di rimpatrio. L’Amministrazione ha ritenuto invece che non sussistessero ragioni concrete e specifiche per escludere il contatto con le autorità consolari eritree presenti in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007 nel senso che l’impossibilità di chiedere il passaporto deve essere valutata sostanzialmente e può comprendere sia l’impossibilità di ottenere efficacemente il documento sia la verosimile previsione di un diniego o di gravi difficoltà burocratiche. L’onere probatorio del richiedente è attenuato, ma non viene meno. Nel caso concreto, il ricorrente non ha documentato circostanze valide e specifiche idonee a dimostrare che il contatto con le autorità consolari eritree avrebbe reso impossibile o gravemente difficoltoso il conseguimento del passaporto. Il riconoscimento della protezione sussidiaria non determina automaticamente il diritto al titolo di viaggio: i relativi presupposti possono eventualmente integrare le fondate ragioni richieste dalla legge, ma il richiedente deve spiegare e dimostrare il collegamento concreto tra le ragioni della protezione e l’impossibilità di chiedere o ottenere il passaporto. Il TAR ha inoltre revocato il beneficio del gratuito patrocinio, concesso in via anticipata e provvisoria, e ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità e dell’andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007

    Il titolo di viaggio per il beneficiario di protezione sussidiaria può essere rilasciato quando sussistano fondate ragioni che impediscano di chiedere il passaporto alle autorità consolari del Paese di origine; l’impossibilità è intesa in senso sostanziale e può riguardare anche la verosimile impossibilità di ottenere il documento o gravi difficoltà burocratiche.

  • art. 25 direttiva 2004/83/CE

    almeno in presenza di gravi ragioni umanitarie

    La disposizione europea è richiamata quale parametro della disciplina relativa al rilascio dei documenti di viaggio ai beneficiari di protezione sussidiaria impossibilitati a ottenere un passaporto nazionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Per il rilascio o rinnovo del titolo di viaggio al beneficiario di protezione sussidiaria, l’impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità consolari del Paese di origine deve essere valutata in senso sostanziale e comprende anche la verosimile impossibilità di ottenere il documento o il rischio di gravi difficoltà burocratiche, non soltanto il pericolo per l’incolumità personale derivante dal contatto con le autorità del Paese d’origine.
  • L’onere probatorio del beneficiario di protezione sussidiaria è attenuato in ragione della sua posizione di soggetto debole, ma il richiedente deve comunque allegare e dimostrare circostanze concrete idonee a rendere impossibile o gravemente difficoltosa la richiesta o l’ottenimento del passaporto.
  • Il riconoscimento della protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al rilascio del titolo di viaggio: il richiedente deve spiegare e rappresentare il nesso concreto tra le ragioni che hanno fondato la protezione e l’impossibilità di rivolgersi alle autorità consolari o di conseguire da esse il passaporto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.