Ordinanza n. 450/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I-Ter, 10 dicembre 2025, n. 6965, resa tra le parti, non notificata e concernente il decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio-Roma, Sezione I-Ter, n. 6965 del 10 dicembre 2025, relativa al decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR concernente il decreto di revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato riferito a un lavoratore straniero che non aveva ancora fatto ingresso nel territorio nazionale. In sede cautelare sono state valorizzate, sotto il profilo del fumus, le censure già dedotte in primo grado, con particolare riguardo alla documentazione relativa all’asseverazione attestante un fatturato dell’impresa datrice di lavoro pari a € 331.161,00, al netto degli acquisti, e alla richiesta di idoneità alloggiativa per il lavoratore. Sotto il profilo del periculum, l’appellante ha prospettato esigenze cautelari connesse alla controversia sul nulla osta; il Collegio ha rilevato, tuttavia, l’assenza di pericoli documentati per l’ordine e la sicurezza pubblici riferibili al datore di lavoro o al lavoratore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ai soli fini della sollecita fissazione del giudizio di merito da parte del TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’atto o altra misura cautelare direttamente satisfattiva. Il Collegio ha ritenuto che le censure richiedessero un adeguato esame nella sede di merito, non compatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, soprattutto in relazione alla documentazione economica dell’impresa e alla richiesta di idoneità alloggiativa. Ha inoltre considerato sufficientemente tutelate le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione del merito, anche in ragione dell’assenza di documentati rischi per ordine e sicurezza pubblici. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in luogo della concessione o del diniego della misura cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una rapida definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, richiamato nel provvedimento, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando le censure richiedono un approfondito esame documentale incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può accogliere l’appello ai soli fini della sollecita fissazione del merito, senza sospendere direttamente l’efficacia dell’atto impugnato.
- La sollecita fissazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. è misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari quando la controversia necessita di un accertamento pieno e non risultano documentati pericoli concreti per l’ordine e la sicurezza pubblici.
- In una controversia sulla revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, la verifica cautelare può richiedere l’esame della documentazione attestante la capacità economica del datore di lavoro e degli adempimenti relativi all’idoneità alloggiativa; tali profili possono essere demandati alla sede di merito quando non siano immediatamente definibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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