Cassazione Penale, Ordinanza n. 04446/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la genericità dei motivi ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché le doglianze non si confrontano in modo puntuale con una motivazione ritenuta logicamente corretta dalla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 6 febbraio 2025 articolando tre motivi: (1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.; (2) dedotta eccessività della pena irrogata; (3) erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che tutti i motivi sono formulati in modo generico e indeterminato, perché non indicano specificamente gli elementi posti a base delle censure e non consentono di comprendere quali passaggi della motivazione della sentenza impugnata siano effettivamente contestati.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La doglianza relativa all'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta formulata in modo generico e non specificato, quindi inidonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere censure specifiche; la mancanza di indicazione degli elementi posti a fondamento dei motivi determina genericità e inammissibilità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi, pur formalmente riferiti a violazione di legge o vizio di motivazione, non contengono una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
- La generica contestazione della motivazione non è sufficiente: il ricorrente deve indicare gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura, in modo da consentire al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente corretta e il ricorso non si confronta con essa in modo analitico, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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