Sentenza del 26/04/2017 n. 10282 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di dazi doganali relativi all'importazione di alluminio dal Venezuela. L'Agenzia sosteneva che non spettasse il beneficio tariffario preferenziale perché i certificati di origine presentati erano denominati Form AA anziché Form A e riportavano un timbro difforme dal facsimile previsto. Contestava inoltre la validità dei certificati Form A sostitutivi emessi a posteriori, deducendo il mancato rispetto dei termini per la risposta dell'autorità venezuelana, l'assenza delle condizioni eccezionali per il rilascio di certificati sostitutivi e la violazione delle norme sull'insorgenza dell'obbligazione doganale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il termine per la risposta dell'autorità estera non comportasse automaticamente la decadenza dal beneficio tariffario e che l'autorità importatrice potesse valutare anche una risposta tardiva. Ha inoltre riconosciuto la validità dei certificati sostitutivi, poiché l'autorità doganale venezuelana aveva confermato la genuinità dei certificati originari e l'autorità italiana non aveva dimostrato la falsità dei documenti. I certificati successivi sono stati considerati una rinnovazione del titolo di legittimazione, senza mutamento dell'operazione originaria. Le spese sono state compensate per la particolarità e novità della questione.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2454/1993, art. 94, comma 5
"rifiutano, salve circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali"
Il mancato rispetto del termine per la risposta dell'autorità del paese esportatore non determina automaticamente la decadenza dal beneficio. La norma attribuisce all'autorità importatrice un potere di rifiuto, lasciandole la possibilità di valutare una risposta tardiva.
Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 80 e 81
Il beneficio tariffario dipende dalla presentazione del certificato di origine Form A. Nel caso concreto, i certificati sostitutivi emessi a posteriori sono stati ritenuti coerenti con quelli originariamente presentati e idonei a confermarne la genuinità.
Regolamento CEE n. 2454/1993, allegato 17, punto 2
Stabilisce le caratteristiche del timbro da apporre sui certificati Form A. Le difformità riscontrate hanno giustificato il controllo a posteriori, ma non hanno escluso il beneficio dopo la conferma dell'autenticità da parte dell'autorità esportatrice.
Codice doganale comunitario, art. 201
La sostituzione o rinnovazione di certificati con dati coincidenti non elimina la natura documentale del titolo né impedisce di riconoscere retroattivamente la prova dell'origine, quando non vi sia una nuova operazione o una novazione dell'obbligazione doganale.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa 218/83, Les Rapides Savoyards
Nel sistema di cooperazione amministrativa, le autorità dello Stato importatore devono riconoscere le valutazioni legalmente compiute dalle autorità dello Stato esportatore in materia di origine delle merci.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-23/04, Sfakianakis AEVE
Il sistema di controllo a posteriori impone alle autorità dello Stato importatore di rispettare gli esiti delle verifiche effettuate dalle autorità dello Stato esportatore.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-613/12, Helm Dungemittel GmbH
Conferma il principio del reciproco riconoscimento delle valutazioni compiute dalle autorità doganali dello Stato esportatore.
Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-386/08, Firma Brita GmbH
"nell'ambito di tale sistema di mutuo riconoscimento, le autorità doganali dello Stato di importazione non possono, unilateralmente, invalidare una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore regolarmente autorizzato ..."
L'autorità dello Stato importatore non può invalidare unilateralmente una prova di origine che sia stata verificata e riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato esportatore.
Cassazione, ordinanza n. 17027 del 25 luglio 2014
Ribadisce che il sistema di cooperazione doganale funziona mediante la ripartizione dei compiti tra autorità esportatrici e importatrici e richiede il riconoscimento delle valutazioni legalmente effettuate nello Stato di esportazione.
Massime di principio
- Nei regimi tariffari preferenziali, un certificato di origine formalmente difforme può essere salvato da un controllo a posteriori positivo dell'autorità del paese esportatore, se viene confermata l'autenticità e l'origine della merce.
- La risposta tardiva dell'autorità estera non comporta automaticamente la perdita del beneficio, salvo che la normativa applicabile preveda espressamente una decadenza o che la tardività impedisca di verificare autenticità e origine.
- L'autorità doganale dello Stato importatore deve, in linea generale, riconoscere gli esiti delle verifiche svolte dall'autorità competente dello Stato esportatore e non può disattenderli unilateralmente senza una contestazione concreta di falsità o irregolarità.
- La sostituzione o rinnovazione di un certificato non equivale necessariamente all'emissione di un nuovo titolo: se i dati coincidono e il documento conferma l'operazione originaria, può conservare valore probatorio ai fini dell'esenzione.
- Il contribuente deve comunque dimostrare la corrispondenza tra certificato originario e certificato sostitutivo e l'autorità deve indicare e provare specifiche ragioni di falsità o inattendibilità per negare il beneficio.
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